16 luglio 2015

Durc online. Debutto positivo

Nelle prime due settimane sono stati rilasciati 131,597 Durc regolari

Autore: Redazione Fiscal Focus
È boom di richieste per la certificazione telematica del Durc. Infatti, a due settimane dal debutto della nuova procedura di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, sono state oltre 193.924 le richieste della certificazione pervenute ai tre enti gestori della procedura (INPS, INAIL e Casse Edili), di cui, più della metà (67,86%), hanno ottenuto immediatamente il semaforo verde. Per questi ultimi, quindi, il Durc ha una validità di 120 giorni e può essere utilizzato per ogni finalità richiesta dalla legge senza bisogno di richiederne uno nuovo ogni volta.

A tal proposito, positivo è stato il commento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, "i risultati positivi di questi primi giorni ci confermano la bontà della scelta di costruire la nuova procedura di rilascio del Durc, frutto di un'impegnativa attività comune di Ministero, Inps, Inail e Casse Edili per la completa informatizzazione e la creazione di collegamenti tra le diverse banche dati. Una procedura che riduce i tempi per l'ottenimento della certificazione e, di conseguenza, consente risparmi significativi, in termini di impiego di ore di lavoro, per le imprese, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti tenuti al rilascio del Durc".

I dati sono stati resi noti in un comunicato stampa pubblicato ieri sul sito del Ministero del Lavoro.

Durc negativi
- Ma cosa succederà per il restante 32,14% che non ha ancora ottenuto la certificazione di regolarità contributiva? Ebbene, per questi ultimi – spiega il Ministero del Lavoro – è stata avviata un’istruttoria che nel 20% circa dei casi si conclude nell’arco delle 72 ore dalla presentazione della domanda con il rilascio di un Durc regolare.
Mentre per il restante 80%, le aziende vengono invitate a regolarizzare la propria posizione in quanto è stata verificata una situazione di mancato versamento contributivo o, comunque, di non conformità ai requisiti previsti dalla legge.

Periodo transitorio
– Infine si ricorda che, in via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC alcune tipologie di richieste, per le quali non è possibile effettuare le verifiche con modalità automatizzate. In particolare, stiamo parlando:
• del DURC in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, D.L. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 94/2012;
• del DURC per pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012;
• del DURC richiesti ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a) del D.M. 29.8.2012;
• del DURC in applicazione dell’art. 10 del DPCM 4 febbraio 2013.
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