18 dicembre 2012

DVR. Valevole anche senza le procedure standardizzate

Le imprese di piccole dimensioni possono redigere il DVR senza rispettare le procedure standard

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 7/2012, chiarisce che la redazione del documento per la valutazione dei rischi, mediante la procedura standardizzata, pone i datori di lavoro al riparo da eventuali contestazioni. In particolare, la procedura per la compilazione del relativo documento sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è rivolto esclusivamente alle imprese di limitate dimensioni, ossia a coloro che occupano fino a 10 dipendenti. Da tener presente, però, che qualora l’azienda abbia già un proprio DVR non dovrà essere necessariamente rielaborato un altro modello in base alle procedure standardizzate.

Il quesito
- Il Consiglio Nazionale dell’Artigianato e della piccola media impresa ha avanzato richiesta d’interpello sulla possibilità che le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi (DVR) applicando integralmente l’art. 28, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, senza, tuttavia, utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi, previste dall’art. 29, c. 5, del D.Lgs. n. 81/2008.

DVR
- In via preliminare, il Ministero del Lavoro rammenta che il datore di lavoro ha l’obbligo (indelegabile) di valutare tutti i rischi “con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28, del D.Lgs. n. 81/2008”. Tale normativa specifica, inoltre, che “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”. Al riguardo, va specificato che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori dovranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate contenute in un apposito decreto (il quale ha avuto già parere favorevole dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 25 ottobre 2012).
A cosa serve? - In sostanza, la previsione della procedura standardizzata è diretta a fornire alle imprese di limitate dimensioni (appunto quelle fino a 10 lavoratori) uno strumento che permetta loro di redigere il proprio DVR in maniera coerente con quanto previsto dal T.U. Sicurezza. In altre parole, il suo utilizzo mette al riparo da possibili contestazioni almeno da parte ispettiva.

La Commissione –
La Commissione interpelli, nel rispondere al quesito posto, ha chiarito che il datore di lavoro di un’azienda fino a 10 lavoratori disporrà a breve delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare - attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate - di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008. Nel caso in cui l’azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi, ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando gli obblighi di aggiornamento, legati alla natura “dinamica” del DVR.
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