Premessa – La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 7 del 5 dicembre 2011, analizzando il nuovo CCNL degli Studi Professionali afferma che, nell’eventualità in cui l’Ente bilaterale (E.BI.PRO.) non abbia ancora stabilito specifiche tutele di sostegno al reddito, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, non sussiste alcun obbligo di versamento senza che ciò possa pregiudicare la regolarità economico/previdenziale dello studio professionale. Infatti, l’Ente bilaterale degli studi professionali afferma che “fino alla annunciata riforma degli ammortizzatori sociali, E.BI.PRO. adotterà proprie iniziative di sostegno al reddito come previsto dal CCNL dei dipendenti degli studi professionali”.
Profili generali – Nella circolare in commento, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ripercorre le principali novità a seguito del rinnovo del CCNL siglato il 29 novembre 2011. Tra le più importanti spunta quella che regolamenta l’iscrizione all’Ente bilaterale di settore E.BI.PRO e il relativo finanziamento. Per iscriversi occorre una quota fissata nella misura di 4 euro distribuiti equamente tra datore di lavoro e lavoratore, dovuto da tutti i lavoratori subordinati (compresi quelli part-time che la versano in misura intera). Inoltre, il contratto collettivo in questione stabilisce che, a partire dal 1° ottobre u.s., il datore di lavoro deve versare un importo pari a 18 euro per dodici mensilità di cui 14 euro a favore della cassa di assistenza sanitaria CA.DI.PROF. e 4 euro a favore dell’Ente Bilaterale Nazionale; mentre, a decorrere dal 1° settembre 2013 l’importo complessivo sale di 1 euro (a 19 euro) di cui 15 euro vanno alla CA.DI PROF. e 4 euro all’Ente bilaterale Nazionale. Qualora il datore di lavoro ometta di effettuare il versamento, esso deve corrispondere al lavoratore un importo pari a 22 euro a partire dal 1° ottobre u.s., e 23 euro a partire dal 1° settembre 2013, facendosi carico comunque delle prestazioni e dei servizi previsti dal sistema della bilateralità.
La posizione ministeriale – Al riguardo, il MLPS si è più volte pronunciato, a partire dalla circolare n. 4 del 2004, nel senso di ritenere non obbligatoria l’iscrizione all'ente bilaterale. Inoltre, il Ministero distingue l’ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro, dopo aver definito un sistema bilaterale volto a fornire “tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro” nell'ottica di un innovativo welfare negoziale, dispongano l'obbligatorietà non dell’iscrizione all'ente bilaterale, quanto del riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori di lavoro che non vogliano aderire al sistema bilaterale, di analoghe forme di tutela
Il nuovo CCNL degli Studi Professionali – Alla luce della posizione ministeriale, la Fondazione deduce che il versamento all’E.BI.PRO. assuma un ruolo nella parte economico/normativa del contratto solo qualora l’Ente preveda effettive “tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro” di sostegno al reddito. Infatti, sottolinea la circolare, solo in presenza di una reale prestazione di sostegno al reddito dei lavoratori del settore professionale si concretizzerebbe un diritto contrattuale del singolo lavoratore cui il datore di lavoro dovrebbe far fronte. Ma dall’organizzazione dell’E.BI.PRO sembra emergere che la stessa non abbia ancora stabilito specifiche tutele di sostegno al reddito, per cui non dovrebbe sussistere alcun obbligo di versamento e conseguentemente la previsione deve ritenersi ancora ancorata nella parte obbligatoria del CCNL. In conclusione, stante l’attuale organizzazione dell’Ente bilaterale del settore professionale non sembra, per la Fondazione, sussistere alcun obbligo di versamento senza che ciò possa pregiudicare la regolarità economico/previdenziale dello studio professionale.
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