5 novembre 2012

È obbligatoria la conciliazione prima della causa

Necessaria la conciliazione preventiva difronte alla D.T.L. per cercare una via d’uscita più morbida

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – In un contesto in cui la crisi economica sta acuendo sempre di più le controversie di lavoro, risulta particolarmente interessante riepilogare le novità introdotte dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) in merito alla conduzione pratica delle liti. Infatti, una gestione errata potrebbe causare non solo conflitti dovuti dal recesso del rapporto di lavoro, quindi un rallentamento della produttività del sistema, ma anche notevoli costi per entrambe le parti coinvolte (datore di lavoro e lavoratore), che possono essere di carattere economico, sociale, ecc. Pertanto è opportuno che i datori di lavoro, a quasi tre mesi dall’entrata in vigore della Riforma del lavoro, comincino a familiarizzare con le nuove diposizioni in modo tale da sfruttarne eventuali potenzialità.

Conciliazione obbligatoria preventiva – La Riforma del lavoro, prima di procedere al licenziamento individuale per motivi economici, ha introdotto una conciliazione obbligatoria preventiva che interessa esclusivamente i datori di lavoro con più di 15 dipendenti. In sostanza, si tratta di un nuovo percorso che riprende i connotati del tentativo conciliatorio in vigore prima del collegato lavoro (L. n. 183/2010), anche se in quel caso l'obbligatorietà scattava dopo il recesso ed era propedeutica al giudizio. A tal proposito, va ricordato che la fase conciliativa non può essere invalidato da una finta malattia del lavoratore. Uniche eccezioni ammesse sono: la maternità o infortunio sul lavoro. Il suo obiettivo è quello di porre un freno alle future cause di lavoro; tuttavia, la sua operatività va ancora testata visto che ora gli indennizzi sono stati aumentati. Quindi la domanda a questo punto è: saranno disposti i datori di lavoro a soddisfare le pretese del lavoratore espulso?

Il procedimento – Il procedimento, che si sviluppa davanti alla Commissione di conciliazione istituita alla D.T.L., deve concludersi entro 20 giorni dalla comunicazione di convocazione. In caso di ricorso a giudizio, il comportamento delle parti sarà valutato dal giudice per determinare l’indennità risarcitoria.

Il collegato lavoro – Le procedure di uscita fissate dalla Riforma Fornero non modifica tuttavia gli istituti regolati dal collegato lavoro (L. n. 183/2010). In fase preventiva, infatti, per evitare future controversie, le parti possono ricorrere alla certificazione dei contratti di lavoro, sia per qualificare il corretto inquadramento sia per verificare l’effettivo intendimento delle parti sull’introduzione di clausole “accessorie”. Tra queste clausole rientrano le tipizzazione di licenziamento, che puntano a catalogare determinate ipotesi che possono condurre al recesso e delle quali dovrà tenere conto il giudice in sede di contenzioso.

E se manca il tentativo di conciliazione? – Nel caso in cui il datore di lavoro non avvia la fase di conciliazione dovrà scontare un’indennità risarcitoria omnicomprensiva in favore del datore di lavoro, che il giudice può calcolare tra un minimo di 6 mensilità e un massimo di 12 mensilità.
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