Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta all’interpello n. 43 dell’11 novembre 2011 avanzato da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha chiarito che non possono essere superati i limiti quantitativi dei contratti part-time stipulabili, previsti dal CCNL Industria Edile, anche quando il lavoratore ha un ulteriore contratto part-time con altra azienda per cui lavora complessivamente 40 ore settimanali.
Il quesito – Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in data 11 novembre 2011, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 1, c. 3, del D.Lgs. n. 61/2000. In particolare, si chiede se l’assunzione di un lavoratore, con orario pari a venti ore settimanali, da parte di un’azienda edile, debba essere computata o meno ai fini del raggiungimento del numero massimo di lavoratori part time contrattualmente previsto, ai sensi del citato art. 1, c. 3. Nello specifico, il CNO dei Consulenti del Lavoro fa riferimento all’ipotesi in cui lo stesso prestatore sia titolare di altro contratto di lavoro a tempo parziale, con diverso datore, ed espleti, in tal modo, complessivamente un orario di quaranta ore settimanali.
Chiarimenti preliminari – Prima di entrare in merito alla risposta, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva precisa che la questione non può prescindere evidentemente dall’esame di eventuali disposizioni contenute nel contratto collettivo di riferimento al quale va quindi demandato il compito di fornire indicazioni in ordine al numero massimo di lavoratori da poter assumere in part time. Infatti, l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000 attribuisce espressamente alla contrattazione collettiva di livello nazionale, territoriale ovvero aziendale, la possibilità di determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro a tempo parziale.
La risposta del Ministero – Ciò premesso, per quanto concerne il settore dell’edilizia, il DGAI per rispondere al quesito fa esplicito riferimento all’art. 78 del CCNL Industria Edilizia, il quale dispone che non è consentita l’assunzione di operai part time in misura superiore ad una percentuale del 3% del totale del personale occupato con contratto a tempo indeterminato, prevedendo, tuttavia, la possibilità di impiegare almeno un lavoratore a tempo parziale laddove, con la suddetta assunzione, non venga superato il limite del 30% degli operai full time dipendenti dalla stessa impresa. Lo stesso CCNL Industria Edile esclude dal contingentamento alcune categorie di lavoratori part time, in ragione della tipologia dell’attività espletata ovvero la cui riduzione dell’orario di lavoro sia determinata da comprovati motivi di salute. Ma l’ipotesi oggetto dell’interpello non rientra tra le esplicite esclusioni, pertanto sembrerebbe integrare una violazione della disposizione contrattuale, qualora l’ulteriore contratto part time sia stipulato in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi fissati. Tale soluzione, per il Ministero del Lavoro, consentirebbe di evitare eventuali condotte elusive della disciplina contrattuale.
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