Premessa – L’agente che opera all’estero per una durata non superiore a 24 mesi, deve obbligatoriamente iscriversi all’ENASARCO. Mentre i preponenti operanti in Paesi extra UE sono tenuti all’iscrizione previdenziale in Italia qualora ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 32/2013.
Il quesito - La CONFIMI IMPRESA (Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata) ha avanzato richiesta di interpello circa la sussistenza dell’obbligo di apertura di posizione contributiva all’ENASARCO per gli agenti che operano all’estero.
Obbligo di iscrizione – Innanzitutto, il MLPS ricorda che il regolamento della contribuzione ENSARCO è disciplinato sia dall’art. 5, c. 1 della L. n. 12/1973 sia dal relativo Regolamento di esecuzione. Il primo, in particolare, afferma che “sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell'ENASARCO tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all’estero nell’interesse di preponenti italiani”. Mentre il Regolamento attualmente in vigore all’art. 2, comma 1, stabilisce che “sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti i soggetti di cui all’articolo 1 che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia”. Da quest’ultimo dettato normativo è possibile dedurre che il Regolamento “restringe” l’ambito di operatività dell’obbligo contributivo rispetto a quanto originariamente previsto dalla L. n. 12/1973, escludendo dal novero dei soggetti tenuti all’iscrizione alla Fondazione ENASARCO “gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all’estero nell’interesse di preponenti italiani”.
Risposta MLPS – Ciò detto, il MLPS afferma che l’obbligo contributivo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO è rivolto:
- agli agenti di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;
- agli agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia;
- agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della loro attività;
- agli agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio centro d’interessi;
- agli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all’estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi.
Infine, per quanto concerne la “residuale” categoria dei preponenti operanti in Paesi extra UE, l’obbligo d’iscrizione previdenziale in Italia si applica solo se ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza.
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