10 novembre 2014

Enasarco. L’indennità di scioglimento del contratto cambia volto

“Periodi di prognosi” e “tasso di migrazione della clientela”: i due nuovi criteri per il calcolo dell’indennità per lo scioglimento del contratto

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – A seguito dell’entrata in vigore dal 1° settembre del nuovo Accordo Economico Collettivo per agenti e rappresentanti del settore industriale, sono cambiati anche i meccanismi di calcolo dell’indennità per lo scioglimento del contratto. Al riguardo, l’intento è quello di adeguare più compiutamente la regolamentazione contrattuale della materia alle disposizioni dell’ordinamento comunitario e della nostra disciplina civilistica in caso di recesso dal contratto di agenzia.

Indennità per lo scioglimento del contratto – Attualmente l’indennità per lo scioglimento del contratto è costituito da tre componenti: l’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), accantonata dall’azienda presso l’Enasarco; l’indennità suppletiva di clientela (ISC) e l’indennità meritocratica di nuova istituzione. In particolare le prime due componenti sono rapportate alle provvigioni maturate nel corso del rapporto e sono dunque riconosciute all’agente anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro di affari, la nuova componente è invece collegata all’incremento della clientela e/o del giro di affari (art. 10). Quanto alla determinazione dell’indennità meritocratica, essa richiede una serie di adempimenti: innanzitutto bisogna raffrontare le provvigioni del periodo iniziale e quelle del periodo finale del contratto di agenzia. Quindi, se le provvigioni pagate nel periodo finale sono inferiori l’indennità non è dovuta. Al contrario, se le provvigioni pagate nel periodo finale del rapporto sono superiori si procede a una stima, secondo parametri convenzionali, base alla tipologia di agente e alla durata complessiva del rapporto. A tal proposito, vengono applicati criteri del tutto nuovi rispetto al passato, quali il "periodo di prognosi" successivo alla fine del rapporto, che varia da un minimo di 2,25 anni a un massimo di 3 anni, e un "tasso di migrazione della clientela", variabile dal 15% al 37%. Inoltre, la stima dei vantaggi futuri viene ridotta di una quota forfettaria variabile da un minimo del 10% per i contratti di durata fino a 5 anni ad un massimo del 20% per i contratti di durata superiore a 10 anni. Quindi, per ottenere il valore finale dell’entità dell’indennità meritocratica si detrae dal risultato di cui sopra la somma dell’indennità di risoluzione del rapporto e dell’indennità suppletiva di clientela. Per concludere, se la somma di FIRR + ISC è superiore all’indennità meritocratica, vengono corrisposte all’agente solo queste ultime, se è il contrario, le sostituisce.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy