3 maggio 2016

ENPAIA: la certificazione medica inviata via Pec avrà valore originale

La certificazione medica inviata all’ENPAIA via posta, dovrà essere prodotta in originale. Mentre quella inviata per mezzo Pec sarà già considerata originale

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
L’ENPAIA, con la Circolare n. 1/2016, si adegua alle nuove norme contenute nel D.Lgs. n. 151/2015 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) in merito alle procedure sull’assicurazione contro gli infortuni professionali e della certificazione medica. In particolare, nei casi di denuncia di infortunio professionale di eventi che determinano un periodo di inabilità al lavoro inferiore a 30gg, l’obbligo di denuncia all’autorità di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro previsto dal vigente Regolamento delle prestazioni si ritiene assolto con la denuncia alla Fondazione mediante l’utilizzo del modello “Prev/05”. Il datore di lavoro dovrà altresì produrre alla Fondazione l’attestazione di avvenuta denuncia.

Inoltre, la certificazione medica attestante la natura e la sede delle lesioni, il rapporto con le cause e le circostanze denunciate, la prognosi e le eventuali alterazioni preesistenti, qualora trasmessa alla Fondazione a mezzo posta elettronica certificata avrà valore di originale. In caso di certificazione medica inviata via posta, bisogna stare particolarmente attenti che la documentazione venga prodotta in originale.

Dunque, la certificazione medica prodotta in qualunque modo sotto forma di attestato di malattia telematico non sarà presa in considerazione ai fini della valutazione dell’infortunio.

Decreto Semplificazioni – Il D.Lgs. n. 151/2015 all’art. 21 reca varie semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le modifiche normative si collocano nell’ambito degli interventi per i quali la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio d’informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le Amministrazioni Pubbliche, deve avvenire esclusivamente in via telematica.

Le disposizioni predette, nel ridurre gli oneri amministrativi per i datori di lavoro, realizzano gli obiettivi di dematerializzazione dei flussi documentali relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal D.Lgs. 82/2005 e determinano l’armonizzazione degli obblighi posti a carico del medico certificatore.

Certificato medico telematico – In riferimento all’obbligo d’invio telematico del certificato medico, da ultimo modificato dall’art. 21, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 151/2015, è previsto che “qualunque medico presti la prima assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto Assicuratore”.

Da notare che il certificato d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso in maniera telematica all’INAIL, direttamente dalmedico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

Sul punto, la Circolare n. 7348/2016 del Ministero della Salute tiene a precisare che il generico riferimento a “qualunque medico”, contenuto nella disposizione non attiene a tutti i medici iscritti all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio. È da ritenere infatti che il riferimento a qualunque medico è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta d’intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza” intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base.

In merito al termine dell’invio della certificazione medica, invece, è stabilito che l’obbligo si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.

Resta, pertanto, a carico del datore di lavoro l’indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’Istituto Assicuratore.

Nulla cambia, circa gli obblighi del datore di lavoro, in merito al fatto che lo stesso debba inoltrare la denuncia d’infortunio all’Istituto entro due giorni, o cinque in caso di malattia professionale, da quello in cui ne ha avuto notizia.

Denunce all’autorità locale di pubblica sicurezza – Quanto all’obbligo di trasmissione telematica delle denunce all’Autorità di Pubblica Sicurezza, l’art. 21, co. 1, lett. c) del predetto Decreto Legislativo ha posto a carico dell’INAIL l’obbligo di inoltrare le informazioni relative alle denunce d’infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando il datore di lavoro da tale adempimento.

Si ricorda che tale obbligo è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

In fase di avvio e nelle more del completamento degli applicativi informatici che consentano la ricezione con la modalità sopra indicata da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, l’INAIL trasmette, a decorrere dal 22 marzo 2016, le predette denunce tramite PEC alle caselle di posta elettronica delle questure con procedure centralizzate.
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