25 maggio 2016

Esonero biennale: bis concesso solo per datori di lavoro diversi

Interpello n. 17/2016

Autore: Daniele Bonaddio
È ammesso l’esonero contributivo biennale per lo stesso lavoratore, già assunto con la L. n. 190/2014 (esonero triennale), solo se il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 C.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 17/2016.

Il quesito - L’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio – A.N.I.S.A. ha avanzato istanza per avere maggiori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell’esonero contributivo biennale, di cui dell’art. 1, comma 178, L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). In particolare è stato chiesto se sia possibile fruire dell’incentivo massimo di 3.250 euro per 24 mesi laddove l’assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori per i quali, pur essendo stato già concesso il beneficio per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro ex art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), la stessa agevolazione sia stata comunque fruita per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

Sgravio triennale – La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) all’art. 1, c. 118-124 ha introdotto un’importante esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel periodo “1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015”. L’incentivo era pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060 su base annua. La durata era pari a 36 mesi dalla data di assunzione.

Quanto alle condizioni la disposizione in argomento stabiliva che l’esonero contributivo poteva essere concesso solo nella misura in cui nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro oppure nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della Legge (1° ottobre 2014 – 31 dicembre 2014) presso il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo o società controllata dallo stesso datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 C.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

La norma, infine, prevede che l’esonero non spetti riguardo a quei lavoratori per i quali il beneficio introdotto dal comma 118 sia stato già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. A tal proposito, l’INPS (Circolare n. 178/2015) ha specificato che la “precedente assunzione a tempo indeterminato” va riferita ad “un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato agevolato con lo stesso datore di lavoro che intende assumere”.

Sgravio biennale - La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha riproposto, sebbene in misura e durata diverse, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La durata dell’agevolazione è fissata in un biennio e decorre dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, la quale deve avvenire tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.

L’incentivo, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma non superiore a € 3.250 su base annua.

Il Legislatore, inoltre, ribadisce che il beneficio non spetta con riferimento a quei lavoratori per i quali lo stesso “sia stato già fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”, compresa quella eventualmente effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014.

Risposta MLPS – Alla luce della sostanziale identità delle due disposizioni appena illustrate, e in risposta al quesito su esposto, il Ministero del Lavoro ritiene che la preclusione riguardi soltanto il pregresso rapporto di lavoro agevolato instaurato con il medesimo datore di lavoro, ivi comprese le società da questi controllata o ad esso collegata, confermando di conseguenza quanto già espresso lo scorso anno.

In definitiva, appare possibile fruire dell’esonero biennale, entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 C.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.
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