23 maggio 2016

Esonero biennale: online il Mod. “SGRV.1” per i giornalisti

Entro 30gg dalla data di assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro dovrà presentare all’INPGI il Mod. “SGRV.1” per poter fruire dell’esonero contributivo biennale

Autore: Daniele Bonaddio
È stato pubblicato sul sito dell’INPGI, nella sezione “Modulistica”, il modello di domanda “SGRV.1” per richiedere l’esonero contributivo biennale a fronte di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti al predetto Istituto. L’istanza va presentata all’INPGI entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Laddove un datore di lavoro abbia già assunto un lavoratore iscritto all’INPGI nel periodo “gennaio-maggio 2016”, dovrà inviare l’istanza entro il 16 giugno p.v. (30gg dalla data di pubblicazione della Circolare INPGI n. 4/2016) e, comunque, non oltre il termine ultimo del 30 giugno 2016.

Tuttavia, per rendere la richiesta operativa, bisogna ancora attendere che l’INPGI proceda, entro il 31 maggio 2016, all’aggiornamento della versione procedura DASM, nella sezione “Notizie per le aziende”.

Per la corretta compilazione delle denunce contributive, all’interno della sezione DASM riferita alle retribuzioni mensili, per ogni giornalista interessato, dovranno essere valorizzati i campi relativi alla data d’inizio e di fine del diritto all’esonero contributivo.

Sul punto, non bisogna dimenticare che i datori di lavoro possono usufruire dell’esonero contributivo solo dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione da parte dell’INPGI. Nel provvedimento di autorizzazione allo sgravio, in particolare, l’Istituto indicherà i codici di qualifica da inserire nella denuncia contributiva mensile (DASM) ai fini del calcolo dell’esatta contribuzione dovuta.

A renderlo noto è l’INPGI con la Circolare n. 4/2016.

Esonero biennale – L’esonero dal versamento dei contributi introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 178 e ss. della L. n. 208/2015), al fine di promuovere forme di occupazione stabile, scatta in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel periodo “gennaio-dicembre 2016”. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI con atto n. 4 del 28 gennaio 2016 ha deliberato di riconoscere le predette agevolazioni contributive anche nei casi di assunzione di giornalisti assicurati presso questo Istituto.

L’esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, allo scopo di evitare un improprio utilizzo del beneficio, è esclusa l’applicazione dell’esonero medesimo nei casi in cui, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della menzionata legge (1° gennaio 2015), il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 C.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

La misura dell’esonero è pari al 40% dell’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua. L’applicazione del predetto beneficio non determina nei confronti del giornalista alcuna riduzione della misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Da notare che l’esonero contributivo è fruibile anche da parte dei datori di lavoro che intendano stabilizzare giornalisti già presenti in azienda, che procedano con la trasformazione di un contratto di lavoro a termine o di una collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Oltre ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero riguarda anche le assunzioni effettuate in regime di part-time, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo status professionale del giornalista (professionista, pubblicista o praticante). Il beneficio è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge n. 142/2001.

Condizioni e vincoli – Come specificato dall’INPGI nella Circolare in trattazione, il diritto alla fruizione dell’incentivo finalizzato a favorire l’assunzione risulta subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro da taluni presupposti introdotti ad hoc dall’art. 1, comma 178 e ss. della Legge di Stabilità 2016.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro, delle seguenti condizioni:
• regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
• rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Inoltre, è necessario che:
• il giornalista, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
• il giornalista, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (1.10.2015 - 31.12.2015), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 C.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
• il giornalista non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di Stabilità 2016 e/o ai sensi dell’art. 1, comma 118, Legge n.190/2015, con lo stesso datore di lavoro che assume. Difatti, in forza delle previsioni di cui al secondo periodo del più volte citato comma 118,” L’esonero di cui al presente comma […] non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio […] sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”.
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