4 febbraio 2016

Esonero triennale: i pareri del MLPS

Ok all’esonero triennale per gruppi parlamentari e percettori di trattamento pensionistico: stop in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di ispezione

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con tre interventi di prassi (Interpello n. 30/2015, n. 2/2016 e 4/2016), ha recentemente fornito utili chiarimenti in merito alla possibilità di fruizione dell’esonero contributivo triennale, disciplinato dall’art. 1, co. 118 e ss. della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014). In particolare, è stato precisato che non sussiste alcuna causa ostativa all’accesso dell’agevolazione in commento – fermo restando ovviamente i requisiti previsti dalla legge – per i percettori di un trattamento pensionistico e per i gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Semaforo rosso, invece, in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento da parte degli organi ispettivi.

A riepilogare il contenuto degli Interpelli è stato l’INPS con il Messaggio n. 459 di ieri.

Gruppi parlamentari - - Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello (n. 30/2015) al fine di capire se lo sgravio contributivo triennale (art. 1, co. 118 e ss. della L. n. 190/2014), concernente l’esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato, sia applicabile anche in favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, nel caso in cui l’assunzione venga effettuata nel corso dell’anno 2015.

A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha dato parere positivo. Il Legislatore, infatti, non sembra di voler restringere la platea dei beneficiari ai soli datori di lavoro “imprenditori”. Dunque, in coerenza con la formulazione letterale della norma, l’INPS (Circolare n. 17/2015) ha inteso che l’esonero contributivo vada riconosciuto anche a tutti i datori di lavoro che non svolgano attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 c.c. quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.

Stabilizzazione a seguito di ispezione - Il CNO dei Consulenti del lavoro ha avanzato istanza di Interpello (n. 2/2016) per sapere se, nell’ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo “con” o “senza partita Iva” o parasubordinato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito di accertamento ispettivo, sia possibile fruire dell’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2015 (art. 1, co. 118 e ss. della L. n. 190/2014).

Sul punto, il Ministero del Welfare ha evidenziato che in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento da parte degli organi ispettivi, lo stesso s’intende “trasformato”, sin dal suo inizio, in un rapporto di lavoro subordinato; in altri termini, rientrerà nella disciplina dell’attività subordinata a far data dal momento in cui si verificano i requisiti della etero-direzione.

Pertanto, laddove non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’esonero contributivo non potrà essere riconosciuto, pur in presenza delle condizioni contemplate dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014.

Percettori di trattamento pensionistico - Sempre il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di Interpello (n. 4/2016) per sapere se è possibile riconoscere l’esonero contributivo anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore percettore di trattamento pensionistico, con riferimento al quale non viene concessa alcuna ulteriore agevolazione contributiva.

In quest’ultimo caso, il Ministero del Lavoro non ravvisa alcuna causa ostativa al riconoscimento dell’esonero contributivo anche ai lavoratori già percettori di trattamento pensionistico.
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