19 agosto 2014

Esposizione amianto. È l’INPS il legittimato passivo

Cassazione, sentenza n. 16938/2014

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il lavoratore che intende ottenere l’accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all'amianto, legittimato passivo della causa è l’INPS. L’INAIL, infatti, difetta di legittimazione in quanto la domanda giudiziale destinata a tale Istituto mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto. A stabilirlo è la Cassazione, Sezione VI – con la sentenza n. 16938 del 24 luglio 2014.

Il caso – La vicenda, in particolare, vede un lavoratore pensionato contrapporsi all’INAIL chiedendo il riconoscimento del beneficio previa domanda rivolta all'INAIL al fine di ottenere da tale Istituto le certificazioni relative all’esposizione all'amianto. La Corte di Appello, pur confermando la decisione di primo grado, respingeva la domanda giudiziale del lavoratore. In particolare, i Giudici ritenevano che tale domanda non potesse valere come "domanda amministrativa" nei confronti dell'INPS, unico legittimato per legge a operare la rivalutazione contributiva richiesta. Il dipendente, a questo punto, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza in particolare, censurandola in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza della legittimazione passiva all’INAIL.

La sentenza – La Suprema Corte conferma la linea adottata dai precedenti Giudici, fornendo interessanti spunti di valutazione. Innanzitutto, la Cassazione parte dal presupposto che nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità che può spiegare effetti molteplici. Dal suddetto sistema è possibile dedurre l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto. La domanda giudiziale va presentata all'INPS, unico ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale in parola. Quindi, mentre la domanda all’INPS è necessaria per l’erogazione del beneficio previdenziale, quella rivolta all'INAIL mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto. Con riferimento invece al beneficio della rivalutazione contributiva in favore dei lavoratori del settore dell'amianto - beneficio consistente in un incremento dell'anzianità contributiva realizzato attraverso la rivalutazione per il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi di esposizione all'amianto -, legittimato passivo rispetto alla domanda di attribuzione di detto beneficio, dunque, è l'ente previdenziale detentore della posizione contributiva e pensionistica del lavoratore che agisce in giudizio, ossia l’INPS.
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