Premessa- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la Direzione generale per l’attività ispettiva, dopo aver acquisito il parere della Direzione generale Politiche Previdenziali e dell’ENPALS, ha risposto, con l’interpello n. 22/2011, ad un quesito posto dall’Associazione Nazionale delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche (ANFOLS), attinente all’applicabilità alle categorie di tersicorei e ballerini della disciplina prevista dall’art. 30, comma 1 del Dlgs n. 198/2006, come da ultimo modificata dall’art. 1 del Dlgs n. 5/2010.
Parità di trattamento fra uomini e donne- Il d.gs 198 del 2006, meglio conosciuto come Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, ha operato ad un riordino delle disposizioni volte a combattere le discriminazioni, attraverso l’individuazione di “misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo”.
L’art. 30, comma 1, modificato dall’art. 1 comma 1 lett. u) del D.lgs n. 5/2010, prevede che le lavoratrici in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto a proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti d’età previsti per i lavoratori uomini.
Regime pensionistico dei tersicorei e ballerini- La norma che definisce l’età pensionabile dei tersicorei e ballerini è l’art. 4 comma 4 del D.lgs n. 182/1997, così come riformulato dall’art.3, comma 7 del D.L. n. 64/2010 (convertito dalla legge n. 100/2010).
Questa norma individua un’età pensionabile per gli uomini e per le donne al compimento del quarantacinquesimo anno d’età anagrafica (45 anni), con l’opzione per il proseguimento dell’attività fino all’età massima di 47 anni per le donne e di 52 anni per gli uomini.
L’opzione è rinnovabile annualmente e deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione.
Specialità del D.lgs n.182/1997- L’art. 4 comma succitato, non può ritenersi compatibile con la norma generale dell’art. 30 comma 1 D.lgs 198/2006, che riconosce il diritto alle lavoratrici di proseguire il rapporto di lavoro fino all’età pensionabile prevista per gli uomini.
Infatti, la disciplina speciale precisa che il limite di età per cui è possibile l’esercizio di opzione, è un “limite massimo”; evidentemente il Legislatore ha voluto operare una differenzazione di età pensionabile tra i due sessi, in virtù delle particolari caratteristiche dell’attività medesima.
In aggiunta, la disciplina speciale così come riformulata (Legge n. 100/2010) è anche successiva alla norma generale sopra ricordata.
Per inciso, non può non evidenziarsi che, proprio la legge di conversione succitata, ha stabilito che la norma speciale di cui al D.lgs n. 182/1997, è prevista solo per i due anni successivi all’entrata in vigore del provvedimento normativo di modifica ed unicamente per il personale assunto a tempo indeterminato.
Ne consegue che, il limite massimo di età pensionabile per lavoratrici e lavoratori è fissato a 45 anni.
Risposta del Ministero- La Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha concluso che, l’età pensionabile prevista per i tersicorei e ballerini, con la relativa opzione, è solo quella attualmente disciplinata dall’art. 4 comma 4 del D.lgs n. 182/1997.
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