Le imprese appartenenti all’ex Gestione Enpals potranno ottenere il certificato di agibilità direttamente sul sito dell’INPS. La nuova procedura telematica, che fa seguito al processo di integrazione della gestione ex Enpals presso l’INPS avviata l’1 gennaio 2015, è operativa esclusivamente per le imprese che siano in possesso di un Durc regolare.
Il nuovo servizio, operativo dal 1° giugno 2015, è disponibile sul sito dell’INPS nell’ambito dei “Servizi per le Aziende e Consulenti” della sezione “Servizi On Line”.
A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 3575/2015.
Nuova procedura telematica – Alla luce del processo di integrazione di cui sopra, il principale adeguamento della procedura per la richiesta del certificato di agibilità riguarda la visualizzazione delle posizioni contributive (Matricole INPS) riferite al “Codice Fiscale” dell’impresa, utilizzato per accedere al servizio.
In particolare, sulla base dell’elenco delle posizioni contributive visualizzato per l’impresa, la richiesta di un nuovo certificato di agibilità, la modifica (ove ricorrano le condizioni) o la visualizzazione di una richiesta già inserita, verrà effettuata selezionando la “Matricola” sulla quale si intende operare e non più le posizioni identificate con “Codice Gruppo” e “Numero Attività”.
Ciò ha consentito al lavoratore espressamente delegato dal proprio datore di lavoro o committente di richiedere per se stesso il certificato. Quindi, il datore di lavoro nei confronti del quale sussiste l’obbligo di effettuare la richiesta del certificato di agibilità in relazione al lavoratore dello spettacolo e in capo al quale rimane sia l’obbligo medesimo sia la responsabilità dell’adempimento, previo rilascio al lavoratore di una specifica delega e di una dichiarazione di responsabilità all’Istituto, può abilitare singoli lavoratori ad effettuare la richiesta di agibilità per se stessi.
Inoltre, il lavoratore abilitato potrà esclusivamente inserire richieste di agibilità riferite a proprie prestazioni lavorative, mentre non potrà eliminare o modificare le richieste già inserite.
Viceversa, solo il datore di lavoro potrà disabilitare lavoratori precedentemente inseriti nella lista, modificare o eliminare richieste di agibilità effettuate da lavoratori abilitati e visualizzare agibilità riferite ad altri utenti.
Verifica regolarità contributiva – Come precisato in premessa, la richieste del certificato di agibilità è subordinato alla regolarità di tutti gli adempimenti contributivi dell’impresa. Il controllo viene effettuato mediante il Codice Fiscale dell’azienda, quindi riguarda tutte le posizioni contributive aperte dall’impresa eventualmente anche su Gestioni diverse.
Qualora dovesse essere verificata la sussistenza di debiti contributivi accertati contabilmente, la procedura inibisce l’emissione del certificato di agibilità, che potrà essere rilasciato solo a seguito della regolarizzazione, anche attraverso la dilazione in forma rateale, dei predetti debiti contributivi ovvero della produzione di idonea garanzia, nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari all’ammontare dei debiti medesimi.
Al contrario, nessun problema verrà segnalato nel caso in cui detti debiti contributivi siano già interessati da un piano di dilazione di pagamento in forma rateale; allo stesso modo, il certificato sarà rilasciato anche nel caso in cui i debiti accertati siano oggetto di contenzioso in sede amministrativa ovvero giudiziale, oppure siano stati oggetto di disposizioni legislative di sospensione dei pagamenti ed, infine, qualora affidati all’AdR per la riscossione coattiva, in relazione agli stessi sia stato emesso un provvedimento di sospensione della riscossione.
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