Premessa - A seguito delle novità introdotte dal c.d. “decreto Giovannini” (D.L. 76/2013), a far data dal 1° gennaio 2014, è l’INPS che riscuote direttamente i contributi di malattia e maternità ed eroga le relative prestazioni economiche per i lavoratori marittimi componenti l’equipaggio delle navi battenti bandiera italiana, considerandosi come tali tutti quelli regolarmente iscritti sul ruolo di equipaggio/licenza di navigazione o comunque imbarcati per servizio della nave. L’Istituto previdenziale, nel dettaglio, riscuote i soli contributi di maternità ed eroga le relative prestazioni economiche per il personale facente parte degli equipaggi della navigazione aerea civile e per gli addetti agli uffici delle società di navigazione. A precisarlo è l’INPS con la circolare n. 179/2013, procedendo alla ricostruzione dell’evoluzione legislativa.
Normativa – Dal punto di vista normativo l’art. 74 della L. n. 833/1978 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1980, l’attribuzione all’INPS dell'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità già erogate dagli Enti, Casse, servizi e gestioni autonome, quindi anche dalle Casse marittime, Adriatica, Tirrena e Meridionale. Compito, questo, affidato poi alle gestioni previdenziali delle Casse stesse, mediante convenzione con l'INPS. Successivamente, l’art. 2 del D.Lgs. n. 479/1994 ha istituito l’Ipsema, al quale sono stati attribuiti i compiti e le funzioni già esercitate, ciascuna nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dalle Casse Marittime (Tirrena, Meridionale e Adriatica), che hanno pertanto cessato di esistere. Tale Istituto, però, non ha avuto vita lunga ed è stato soppresso l’art. 7 del D.L. n. 78/2010 (convertito nella l. n. 122/2010), con conseguente passaggio all’INAIL delle relative competenze. L’ultima disposizione in ordine cronologico è il decreto lavoro “Giovannini” (L. n. 99/2013), il quale ha previsto la gestione diretta da parte dell’INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle funzioni amministrative in materia di prestazioni per malattia e maternità con riferimento ai lavoratori assicurati presso l’ex Ipsema, mentre restano in capo all'INAIL le funzioni relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Lavoratori destinatari – I lavoratori destinatari della suddetta norma sono: i marittimi componenti l’equipaggio della nave; altri lavoratori imbarcati; personale navigante dell’aviazione civile e gli addetti agli uffici delle società di navigazione. Restano invece esclusi dalla norma in commento: i pescatori componenti gli equipaggi di natanti non superiori alle 10 tonnellate stazza lorda (tsl), riconosciuti autonomi o associati in cooperativa ai sensi della Legge 13 marzo 1958, n. 250.
Datori di lavoro interessati – Per quanto riguarda i datori di lavoro, i soggetti obbligati al versamento della contribuzione in argomento sono: le persone fisiche o i soggetti giuridici che esercitano l'impresa di navigazione ai sensi dell’art. 265 cod. nav. Tra i destinatari rientrano anche: i concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo; i concessionari di altri servizi di bordo autorizzati dall’autorità marittima; le aziende che forniscono il personale tecnico/operaio imbarcato.
Retribuzione imponibile - Ai fini dell’assolvimento dei contributi previdenziali, la contribuzione utile è quella imponibile definita dall’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei minimali di legge.
Adempimenti contributivi - Come accennato in premessa, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i datori di lavoro sono tenuti a versare all’INPS i contributi di malattia e/o maternità dovuti per i propri dipendenti. In linea generale, per tali datori di lavoro è accesa una posizione contributiva unica, assunta a riferimento per il pagamento mensile della contribuzione (F24) e la trasmissione della denuncia contributiva (UniEmens), anch’essa a cadenza mensile.
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