11 agosto 2015

Ferie non godute. Contributi in scadenza

Il 20 agosto 2015 scade l’ultimo giorno utile per versare i contributi per ferie non godute nell’anno 2013

Autore: Redazione Fiscal Focus
Importante appuntamento in vista per i datori di lavoro. Infatti, il 20 agosto p.v. scade il termine entro il quale i datori di lavoro devono versare i contributi per i propri dipendenti che hanno maturato, ma non fruito, le ferie per l’anno 2013. In pratica, occorre procedere al calcolo del compenso (non materialmente erogato al lavoratore) a titolo di ferie non godute alla retribuzione effettiva del mese di luglio e procedere alla determinazione e al versamento dei contributi entro il prossimo 20 agosto.

Anticipo contributi - Una prima particolarità del su menzionato adempimento, riguarda l’anticipo dei contributi sulle ferie rispetto al momento effettivo di fruizione, una volta decorsi 18 mesi dalla loro maturazione. A prevederlo è l’INPS che, sulla base delle disposizioni della convenzione Oil n. 132/1970, ha cominciato a pretendere l'anticipo dei contributi sulle ferie non fruite. Tale meccanismo opera una netta separazione contabile tra i due momenti: quello di effettiva fruizione delle ferie e quello della loro contribuzione (relativamente alle ferie arretrate ma non godute). A seguito di una serie di interventi in merito, l’INPS ha disposto che in presenza di una previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) che fissa un termine alla fruizione delle ferie, la scadenza della relativa obbligazione contributiva dovuta sull'eventuale “compenso ferie non godute” e la relativa collocazione temporale deve coincidere con il termine indicato nella previsione di riferimento (legale o contrattuale).
Tale termine, in particolare, può essere differito con accordi e/o regolamenti aziendali, o anche pattuizioni individuali tendenti ad agevolare il più possibile l'effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore, ma in ogni caso entro i limiti fissati dalla predetta convezione dell'Oil, ossia entro 18 mesi dal termine dell'anno di riferimento/maturazione delle ferie.

L’adempimento – Come accennato in premessa, l’adempimento riguarda le ferie maturate nell’anno 2013, il cui termine per la fruizione è scaduto lo scorso 30 giugno. Il versamento contributivo, in particolare, va ottemperato in corrispondenza degli adempimenti contributivi relativi al mese di luglio (che è il mese successivo a quello di scadenza del termine per la fruizione), per il quale il versamento è fissato al 20 agosto.

Modalità di versamento – Per il calcolo dei contributi da versare, i datori di lavoro sono tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie anche l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto.
Infine, occorre precisare che nelle ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla legge, che si siano verificate nel corso dei 18 mesi di tempo a disposizione del datore di lavoro per adempiere all'obbligazione contributiva, il termine resta sospeso per lo stesso periodo di interruzione.
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