28 giugno 2016

Ferie residue. Giovedì la scadenza

Scadenza al 30 giugno per le ferie maturate e non godute dai lavoratori. In caso di violazione, il datore di lavoro sarà sanzionato

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa - È fissata al 30 giugno, quindi a questo giovedì, il termine ultimo per i datori di lavoro per la verifica dell’effettiva fruizione da parte del lavoratori, delle ferie per l’anno 2014, allo scopo di evitare delle sanzioni.
Come risaputo, l’obbligo di garantire un periodo annuale di ferie retribuite ai dipendenti è stabilito dall’art. 36 della Costituzione, dal D.Lgs. 66/2003 e dal Codice civile; è considerato un diritto “irrinunciabile” del lavoratore, la cui durata non può essere inferiore alle 4 settimane, ovverosia 28 giorni di calendario.

I periodo di ferie e la loro fruizione - In particolare, si ricorda che per quanto riguarda la fruizione delle ferie per l’anno 2014 comporta la necessità che il datore di lavoro abbia innanzitutto permesso la fruizione delle prime due settimane nell’anno 2014 stesso e alla violazione di tale obbligo il datore di lavoro risponde con una sanzione essendo sufficiente che il prestatore di lavoro non abbia fruito anche di un solo giorno di tale periodo stabilito.

Fermo restando che la contrattazione collettiva può estendere il periodo di ferie previsto dalla legge ma non ridurlo, e che può ridurre il limite delle 2 settimane “per esigenze eccezionali di servizio o aziendali”, così come prolungare il tetto massimo di 18 mesi per la fruizione delle settimane di ferie residue, il datore di lavoro è comunque tenuto a garantire al prestatore la fruizione – ininterrotta o frazionata – di tali due settimane entro e non oltre 18 mesi dal 31 dicembre 2014, termine che – per quanto concerne specificamente l’anno 2014 – scade proprio il prossimo 30 giugno.
Mancata fruizione – Qualora il datore di lavoro non rispettasse e non facesse in modo che il dipendente goda delle ferie maturate entro il 30 giugno 2016 sarà punito con una sanzione amministrativa per ciascun lavoratore. In tal caso al lavoratore spetterà un credito di ferie arretrate, e l’importo dei relativi contributi dovrà essere versato con modello DM10 del mese di luglio, e quindi entro il 16 agosto, e sarà aggiunto all’importo contributivo relativo alla retribuzione proprio del mese di luglio.
In particolare poi, nel mese in cui le ferie sono state effettivamente fruite dal lavoratore, il datore di lavoro dovrà portare a conguaglio i contributi già versati con i codici riportati:
  • L480 “Rec. Contr. Ferie” nel modello DM10/2;
  • H400 se le ferie sono state fruite nell’anno in cui è stato assolto l’obbligo contributivo;
  • H500 se le ferie non sono state fruite nell’anno in cui è stato assolto l’obbligo contributivo.

Le sanzioni – Qualora il datore di lavoro fosse stato inadempiente nel permettere la fruizione delle ferie maturate, sarà punibile con una sanzione che va da 100 a 600 euro per ciascun lavoratore a cui la violazione si riferisce.
Nel caso in cui la violazione:
  • interessi più di cinque lavoratori;
  • si è verificata per almeno due anni;

la sanzione amministrativa andrà da 400 a 1500 euro.
Nel caso in cui la violazione:
  • interessi più di dieci lavoratori;
  • si è verificata per almeno quattro anni;

la sanzione amministrativa andrà da 800 a 4500 euro.

La monetizzazione delle ferie - Si ricorda infine che la “monetizzazione” delle ferie è ammessa solamente in casistiche particolari quali:
  • periodi maturati fino al 29 aprile 2003;
  • ore di ferie aggiuntive rispetto a quelle legali, che possono essere stabilite dai CCNL;
  • contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ad un anno;
  • risoluzione del rapporto di lavoro.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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