In molti quest’anno avranno trascorso la festività del 1° maggio 2016 con un pizzico di malumore considerando la coincidenza con la domenica che, di per sé, è già un giorno festivo. A fine mese però queste stesse persone potrebbero improvvisamente cambiare umore per il semplice fatto che si troveranno in busta paga una giornata lavorativa in più. Infatti, la L. n. 90/1954 ha stabilito che se le festività diverse da quelle nazionali religiose (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) cadano di
domenica o in altro giorno di riposo settimana compensativo e sostitutivo del riposo domenicale, il datore di lavoro dovrà retribuire in aggiunta alla retribuzione mensile
un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione, ragguagliata al divisore mensile previsto contrattualmente (pertanto 1/26 della retribuzione mensile in caso il divisore mensile sia 26).
Festività – per festività si intendono, oltre alle domeniche, i giorni considerati festivi dal Legislatore e dai contratti collettivi di categoria, in corrispondenza di ricorrenze civili oppure religiose. In via generale, durante le festività il lavoratore ha il diritto di astenersi dall’attività lavorativa, fatte salve specifiche esigenze aziendali, e di ricevere un compenso maggiorato ai sensi del contratto collettivo applicato in caso di prestazione lavorativa.
Si ricorda, per dovizia d’informazione, che le festività possono essere di due tipi:
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nazionali civili: 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;
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nazionali religiose: 1° gennaio, 6 gennaio, pasquetta, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre e 26 dicembre.
Trattamento economico – Il trattamento economico delle festività si differenzia a secondo che il datore retribuisce il lavoratore del criterio della c.d. “
mensilizzazione”, ovvero della c.d. “
paga oraria”.
Nel primo caso, si corrisponderà la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio. Pertanto la retribuzione rimane invariata anche se il dipendente ha lavorato uno o più giorni in meno per effetto della fruizione della festività. Laddove la festività cada di domenica, il datore di lavoro dovrà retribuire in aggiunta alla retribuzione mensile un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione, ragguagliata al divisore mensile previsto contrattualmente (pertanto 1/26 della retribuzione mensile in caso il divisore mensile sia 26).
Se invece il datore di lavoro segue il criterio della “
paga oraria”, si corrisponderà la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, ragguagliata ad un sesto (un quinto in caso di “settimana corta”) dell’orario settimanale di lavoro previsto contrattualmente. Qualora la festività cada di domenica o in altro giorno di riposo settimana compensativo e sostitutivo del riposo domenicale, il datore di lavoro dovrà retribuire in aggiunta alla retribuzione mensile un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione, ragguagliata ad un sesto dell’orario settimanale di lavoro previsto contrattualmente.
Infine vi è da considerare la festività cadente di sabato. In questi casi il problema si pone soltanto nei casi in cui il lavoro si svolge su 5 giorni lavorativi, la cosiddetta settimana corta, dal lunedì al venerdì.
In questi casi, il sabato non si può considerare né giornata di riposo lavorativo, né tantomeno
un giorno di riposo. Deve quindi essere considerato un giorno feriale a zero ore lavorative. In questi casi la festività cadente di sabato non dà diritto a nessun pagamento di giornate supplementari.