20 dicembre 2012

Festività. Quando è possibile astenersi dal lavoro?

Il dipendente ha la facoltà di astenersi dal lavoro festivo

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il lavoro festivo può essere imposto nei medesimi casi in cui è ammesso il superamento dei limiti massimi al lavoro straordinario. Nel dettaglio, secondo la prevalente giurisprudenza, il lavoratore gode di un diritto soggettivo ad astenersi dal lavoro nella giornata festiva per cui non gli può essere imposta la prestazione. Tuttavia, tale diritto non è indisponibile per cui il prestatore di lavoro può liberamente rinunciare al godimento della festività e trasformarla in giornata lavorativa. A precisarlo è la Fondazione Studi dei C.d.L. con il parere n. 27/2012, che analizza il quadro normativo che caratterizza il diritto di astensione del lavoratore dal lavoro festivo e il potere impositivo del datore di lavoro.

Il quesito – La Fondazione Studi dei C.d.L. è stata interrogata in merito alla possibilità del datore di lavoro di poter imporre la prestazione di lavoro nelle giornate di festività.

La normativa
– L’istituto delle festività ha subito nel corso degli anni una costante evoluzione: le festività sono state riconosciute inizialmente in numero di 13 (5 civili e 8 religiose) dal RDL n. 2859 del 1923; poi portate a 15 (6 civili e 9 religiose) dalla L. n. 1726/1930; la L. n. 331/1938 ha introdotto per 4 feste nazionali il diritto alla retribuzione; la Legge n. 260/1949, modificata dall’art. 1 della L. n. 90/1954, ha ridefinito le festività in numero di 16 (7 civili e 9 religiose); la L. n. 54/1977 le ha ridotte a 9 (4 civili e 5 religiose); infine, sono state riportate a 12, di cui 5 civili e 7 religiose (D.P.R. n. 792/1985; L. n. 336/2000).

Astensione dal lavoro festivo
– In via preliminare, gli esperti della Fondazione rammentano che, in mancanza di un esplicito divieto, la scelta di far lavorare o no la festività è rimessa al datore di lavoro, il quale sarebbe quindi legittimato a sanzionare il rifiuto ingiustificato da parte del lavoratore e a non erogare il compenso per festività non lavorata. Tuttavia, l’attuale giurisprudenza ritiene che la prestazione di lavoro festivo non sia vietata – come dimostra la previsione ad hoc di una maggiorazione specifica (art. 5, legge n. 260 del 1949) – ma che al dipendente spetti un vero e proprio diritto soggettivo di astensione dal lavoro festivo, il che impedisce al datore di lavoro di imporre la prestazione. Tale diritto, peraltro, non è indisponibile, sicché il lavoratore singolarmente può rinunziare al godimento della festività e trasformarla in giornata lavorativa. A ciò occorre aggiungere che anche la contrattazione collettiva può prevedere la prestazione di lavoro durante il giorno festivo e, qualora subordini tale possibilità a determinate esigenze aziendali, spetta al datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza delle esigenze aziendali in questione.

Eccezioni al diritto di astensione
– Tuttavia, esistono delle deroghe al diritto di astensione del lavoro festivo. Infatti, per determinate categorie di lavoratori, quali gli addetti alla vigilanza, alla custodia e alla pulizia degli immobili urbani (art. 2, Legge n. 111 del 1954), la legge prevede che il datore di lavoro possa imporre il lavoro festivo per gravi e dimostrate necessità tecnico-produttive. Inoltre, in via interpretativa, i C.d.L. ritengono che il lavoro festivo possa essere imposto al lavoratore nei medesimi casi in cui è ammesso il superamento dei limiti massimi al lavoro straordinario (art. 5, D.Lgs. n. 66 del 2003). Infine, poiché l’astensione dal lavoro nella festività non serve a reintegrare le energie psico-fisiche, dovrebbero applicarsi anche le eccezioni al divieto di lavoro nel giorno di riposo settimanale previste dalla L. n. 370/1934.
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