29 ottobre 2014

Fondo bilaterale. Il punto dei CdL

Lavoro & Previdenza N. 203-2014

La Fondazione Studi CdL, con la circolare n. 17 del 15 ottobre 2014, ha provveduto a fornire in favore di tutti i consulenti del lavoro presenti sul territorio nazionale un preciso indirizzo interpretativo in merito al pagamento dei contributi arretrati, pari allo 0,50% da destinare al fondo di solidarietà residuale. A tal proposito, i CdL affermano che l’obbligo contributo – che scade il 16 novembre 2014 – sussiste anche in riferimento ai lavoratori per i quali il rapporto di lavoro si sia interrotto nel periodo “gennaio- settembre 2014”, ancorché i medesimi lavoratori non potranno mai beneficiare della eventuale corrispettiva prestazione, stante appunto l’avvenuta cessazione del rapporto. Analogo orientamento va tenuto con riferimento alla cessazione di azienda nel periodo “gennaio–settembre 2014”. In quest’ultimo caso, occorre rinviare l’Uniemens relativo all’ultimo mese di attività, mentre il versamento del contributo ordinario in F24 dovrebbe essere effettuato indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di attività.
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Fondo bilaterale. Il punto dei CdL - Lavoro & Previdenza N. 203-2014
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