Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 2837/2014, ha fornito importanti istruzione operative per il rilascio, ai lavoratori interessati, dell’estratto dei contributi versati dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria. In particolare è stato precisato che, a richiesta del lavoratore di azienda non agricola, l’Istituto previdenziale è obbligato a rilasciare il nuovo percorso di consultazione dell’estratto conto. Per visualizzare il relativo conto (ovvero i relativi conti nel caso di più rapporti di lavoro), basta che l’interessato indichi il proprio codice fiscale.
Fondo di Tesoreria – Con il Fondo di Tesoreria, introdotto dall’ art.1 commi 755 e seguenti della Legge 296 del 27 dicembre 2006, le aziende con determinate caratteristiche occupazionali hanno l’obbligo di versare a tale Fondo, quale contributo obbligatorio che assume natura previdenziale, il TFR maturato dai propri dipendenti che non scelgano di destinarlo a una qualsiasi forma di previdenza complementare.
Estratto conto – Ciò detto, il lavoratori hanno facoltà di chiedere all’INPS un estratto che riporti, dettagliatamente, i versamenti e i conguagli dei contributi presenti nel Fondo per la singola posizione assicurativa. Tale richiesta, ora, potrà essere rilasciata al lavoratore di azienda non agricola, attraverso un nuovo percorso di consultazione, che si illustra di seguito: “Intranet” -> “Processi” -> “Soggetto contribuente” -> “Conto Individuale Lavoratori dipendenti” -> “UniEmens/Emens: Visualizzazione estratto conto Fondo Tesoreria”. Indicando il codice fiscale del lavoratore sarà visualizzabile il relativo conto (ovvero i relativi conti nel caso di più rapporti di lavoro) Fondo Tesoreria, stampabile con l’apposita funzione. La nuova funzionalità tiene conto di eventuali importi erogati direttamente dall’Istituto con il pagamento diretto della prestazione. Data l’introduzione delle suddette nuove modalità di visualizzazione dei dati, l’INPS fa presente che non è più disponibile la consultazione del conto attraverso l’opzione "TFR: verifiche FondINPS - Fondo Tesoreria".
Procedura concorsuale – Un discorso a parte meritano, invece, i lavoratori licenziati da aziende sottoposte a procedure concorsuali; in alcuni casi, infatti, si è riscontrato il rifiuto, in particolare dei curatori fallimentari, di compilare e sottoscrivere la dichiarazione di incapienza, per la liquidazione diretta del TFR del Fondo di Tesoreria ai lavoratori. Al riguardo viene precisato che qualora sia disposto l’esercizio dell’attività aziendale, il responsabile della procedura concorsuale è tenuto a svolgere tutte le attività in carico al datore di lavoro, ivi compreso l’invio delle denunce contributive e la dichiarazione di incapienza per la liquidazione del TFR ai lavoratori dal Fondo di Tesoreria. Nel caso in cui, invece, l’attività aziendale sia cessata e i lavoratori licenziati, qualora il curatore fallimentare non ritenga di sottoscrivere la dichiarazione di incapienza, la sede INPS competente per azienda si attiverà per instaurare un rapporto di fattiva e reciproca collaborazione con il curatore fallimentare.
In particolare, la sede INPS dovrà richiedere al responsabile della procedura concorsuale:
- l’elenco dei lavoratori con diritto alla liquidazione del TFR dal Fondo di Tesoreria;
- eventuali pagamenti di TFR, maturati nel periodo di versamento al Fondo di Tesoreria, già erogati dall’azienda ai lavoratori, non risultanti dai flussi contributivi trasmessi all’Inps;
- notizie su eventuali vincoli giuridici gravanti sul TFR (contratti di cessione del quinto dello stipendio/delega di pagamento con garanzia accessoria sul TFR, pignoramenti, ecc.). Tali informazioni potrebbero non essere disponibili per l’Istituto;
- dichiarazione in merito all’eventuale insinuazione al passivo fallimentare di quote di TFR imputabili al Fondo di Tesoreria.