CCNL Terziario - In data 6 aprile 2011 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di lavoro del terziario di mercato, distribuzione e servizi. Con la sottoscrizione del nuovo CCNL del terziario scaduto il 31 dicembre 2010, vi sono importanti novità in materia assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est). L’accordo sottoscritto introduce novità in tema di: obbligatorietà, contribuzione Full Time – Part Time, una tantum, e contributo a carico del lavoratore.
Obbligatorietà - Il CCNL del Terziario, così come rinnovato dall’accordo sottoscritto il 6 aprile, ha ribadito l’obbligatorietà delle forme di tutela garantite dagli strumenti della bilateralità, confermando quanto già stabilito dall’ex art. 95 del precedente CCNL in merito alle funzioni di Fondo Est e alla obbligatorietà del contributo a carico dell’azienda. L’accordo prevede poi, che a far data dal 1° maggio 2011 (mese successivo alla sottoscrizione del contratto), in caso di omissione del versamento del contributo al Fondo, l’azienda è tenuta ad erogare al dipendente, per 14 mensilità, un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, rientrante nella retribuzione di fatto, pari a 15 euro lordi, oppure ad assicurare al dipendente le stesse prestazioni sanitarie garantite da Fondo Est nel proprio nomenclatore delle prestazioni.
Contribuzione Full Time - Part Time - Dal 1° gennaio 2014, la contribuzione relativa ai dipendenti con contratto part time e quella relativa ai dipendenti con contratto full time, sarà unificata nell’importo. Da tale data le aziende verseranno 10 euro mensili sia per i dipendenti con contratto part – time, che per i dipendenti con contratto full - time. All’unificazione della misura della contribuzione corrisponderà l’unificazione dei Piani Sanitari.
Una tantum - Dal 1° marzo 2011, cambiano le modalità di calcolo della quota “una tantum” (il cui importo di 30 euro rimane immutato). La stessa quota, non sarà più legata ai dipendenti di nuova iscrizione, bensì alle aziende di nuova iscrizione. Più esattamente, le aziende che, dal 1° marzo 2011, si iscriveranno per la prima volta a Fondo Est, pagheranno una quota una tantum pari a 30 euro per ciascun lavoratore in forza all’azienda in quel momento. In pratica l’azienda che fino al 28 febbraio 2011 ha assolto all’obbligo contributivo relativo all’una tantum con i vecchi criteri, non dovrà più versare dal 1° marzo 2011 alcuna quota una tantum per i lavoratori successivamente assunti, sia se già iscritti al fondo, sia se nuovi iscritti. Sarà rilasciata entro la fine di luglio una procedura informatica utile per il calcolo della quota, nell’ attesa, si potranno utilizzare ancora i vecchi sistemi, la procedura provvederà ad effettuare i calcoli di conguaglio.
Contributo a carico del lavoratore - L’accordo inoltre, prevede l’introduzione di un contributo a carico del dipendente. A partire dal mese di giugno 2011, un contributo mensile a carico del lavoratore pari a 1 euro, e un contributo mensile pari a 2 euro a partire dal mese di gennaio 2012. Il contributo sarà trattenuto in busta paga e versato dall’azienda al Fondo sommandolo alla quota di propria pertinenza contributiva. Come detto, dal 1° gennaio 2014 il contributo a carico dell’azienda per i dipendenti a tempo parziale sarà equiparato a quello previsto per il personale full-time, resta inteso che all’unificazione della contribuzione dovuta corrisponderà l’unificazione dei Piani Sanitari.
Le aziende che, per l’anno 2011, hanno già effettuato il pagamento dei contributi ordinari secondo la modalità annuale anticipata provvederanno a trattenere a ciascun dipendente un importo pari a euro 7 (contributo a carico del lavoratore per il periodo giugno-dicembre 2011) e a versare l’integrazione secondo le modalità che saranno successivamente indicate.
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