L’INPS, con la circolare n. 72 del 23 maggio 2012, ha ricapitolato tutte le disposizione che disciplinano la prosecuzione volontaria del Fondo IPOST, che come è noto, a seguito di quanto disposto dal D.L. n. 78/2010, è stato soppresso e confluito nell’INPS. In particolare, viene precisato che possono accedervi esclusivamente coloro che maturino nel suddetto Fondo: almeno 3 anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa, nel quinquennio precedente; oppure almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dalla sua collocazione temporale.
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Fondo IPOST. Prosecuzione volontaria (122 kB)
Fondo IPOST. Prosecuzione volontaria - Lavoro & Previdenza N. 115-2012
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