2 aprile 2016

Frontalieri in Svizzera: l’INPS va al recupero della disoccupazione “speciale”

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Brutte notizie per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. A seguito di una ricognizione effettuata dall’INPS, si è riscontrato un’anomalia circa la corresponsione dell’indennità di disoccupazione a cui i predetti lavoratori avevano diritto. In partica, anziché, l’“indennità di disoccupazione ordinaria” alle quali avrebbero avuto, comunque, diritto in applicazione della normativa comunitaria (art. 65, Regolamento (CE) n. 883/2004), l’Istituto Previdenziale ha corrisposto erroneamente la prestazione di disoccupazione “speciale” (L. n. 147/1997), ormai cessata per effetto del Regolamento (CE) n. 883/2004 e del Regolamento (CE) n. 987/2009.

Di conseguenza, le Strutture territoriali INPS stanno per avviare le conseguenti procedure di recupero, al fine di evitare il decorrere dei termini prescrizionali. A tal fine, con separata nota PEI, saranno inviate le liste delle posizioni insistenti sulle Strutture territoriali di rispettiva competenza.

A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 1432 di ieri.

Regolamentazione comunitaria – A seguito della Decisione n. 1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, la nuova regolamentazione comunitaria entrata in vigore dal 1° maggio 2010, è stata estesa anche alla Svizzera a decorrere dal 1° aprile 2012.
A quest’ultima, pertanto, dal 1° aprile 2012, si estendono le disposizioni del Regolamento (CE) n. 883/2004 in materia di prestazioni di disoccupazione, incluse quelle di cui all’art. 65 “Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente” nonché quelle del Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.

Per effetto dell’ applicazione dei Regolamenti Comunitari, è cessata la vigenza della Legge 5 giugno 1997, n. 147, che prevedeva per tali lavoratori un’ indennità di disoccupazione “speciale”, finanziata a carico della gestione con contabilità separata, istituita presso l’INPS e finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori.
Dunque, dette somme residue vengono utilizzate per il riconoscimento dei trattamenti di disoccupazione secondo il regime previsto dalla legislazione vigente. Dal 1° aprile 2012, pertanto, il diritto, la misura e la durata delle prestazioni di disoccupazione sono stati determinati analogamente a quanto previsto per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia:
  • per gli eventi di cessazione verificatisi fino al 31 dicembre 2012, ai lavoratori in questione è stata corrisposta l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali;
  • per gli eventi di cessazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013, le indennità di disoccupazione ASpI e miniASpi introdotte dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • ed, infine, per gli eventi di cessazione verificatisi dal 1° maggio 2015, è corrisposta la nuova indennità di disoccupazione NASpI, introdotta dal D.L. 4 marzo 2015 n. 22.

Chiarimento INPS - Le disposizioni operative sono state impartite con Messaggio n. 13142 del 12 agosto 2012 e con Circolari n. 3 dell’8 gennaio 2013 e n. 50 del 4 aprile 2013. Tuttavia, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore anche per la Svizzera della regolamentazione comunitaria (1° aprile 2012) e la data delle prime istruzioni impartite dall’Istituto alle Strutture territoriali (msg. 13142 del 12 agosto 2012), si è riscontrato, a seguito di una ricognizione effettuata in tal senso, che sono state ancora corrisposte, per alcuni lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, prestazioni di disoccupazione “speciale”, anziché le indennità di disoccupazione ordinaria alle quali avrebbero avuto, comunque, diritto in applicazione della normativa comunitaria (art. 65, Regolamento (CE) n. 883/2004).
Motivo per il quale, tali prestazioni devono essere oggetto di recupero in quanto non dovute.

A breve, l’INPS invierà ai Direttori regionali le liste delle posizioni insistenti sulle Strutture territoriali di rispettiva competenza, al fine procedere immediatamente al recupero delle somme ed evitare così il decorrere dei termini prescrizionali.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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