Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con l’interpello n. 14/2015, ha chiarito che l’EPAP in luogo del trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione secondo i criteri di cui alle lett. a) e b) dell’art. 4, comma 4, L. n. 45/1990 provvederà a trasferire all’Unione i contributi maggiorati dagli interessi annui composti al 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e fino alla data del trasferimento effettivo. Ciò in considerazione del fatto che lo Statuto dei funzionari della Comunità europea ha carattere vincolante in quanto emanato con Regolamento del Consiglio che per sua natura ha diretta e immediata applicazione in tutti gli Stati membri, senza necessità di norme interne di recepimento.
Il quesito - L’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale – Epap – ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito all’art. 11, paragrafi 2 e 3, dell’allegato VIII del Regolamento n. 31 relativo allo Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea concernente la disciplina del trasferimento dei diritti a pensione maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie. In particolare, è stato chiesto se il suddetto trasferimento debba o meno subire modifiche, in termini di rivalutazioni superiori, nell’ipotesi di funzionari entrati nel servizio delle Comunità europee dopo aver esercitato un’attività autonoma per la quale erano stati iscritti all’EPAP, ai fini della ricongiunzione dei relativi periodi contributivi presso l’Unione.
Ricongiunzione periodi assicurativi – La ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai fini previdenziali, è disciplinata a livello nazionale dalla L. n. 45/1990 per i liberi professionisti. Questi ultimi, infatti, ai sensi dell’art. 1, co. 2 della menzionata legge hanno facoltà di ricongiungere i periodi di contributi versati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie verso la gestione cui attualmente risultano iscritti.
Il finanziamento di tale operazione risulta costituito dal trasferimento dalle gestioni di provenienza a quella in cui opera la ricongiunzione dell’ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell’interesse composto al tasso del 4,50% a decorrere dal primo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell’intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento.
Regolamento UE - La normativa comunitaria di cui al Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968, modificato dal Regolamento UE n. 723/2004, la quale definisce lo Statuto dei funzionari UE, nonché il regime applicabile agli altri agenti dell’UE, istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione.
La medesima disposizione sancisce, in particolare, che il funzionario entrato alle dipendenze dell’UE, dopo aver prestato servizio presso un’organizzazione nazionale o internazionale, ovvero dopo aver esercitato un’attività subordinata o autonoma, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ex art. 77 dello Statuto, possa far versare all’UE (nella specie da parte dell’EPAP) il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, ovvero i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.
In tali ipotesi, l’istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina le annualità computate secondo il regime comunitario delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, deducendo previamente l’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale intervenuta tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.
Risposta MLPS - Alla luce di quanto su affermato, il Ministero del Lavoro sottolinea come lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee abbia carattere vincolante in quanto emanato con Regolamento del Consiglio che per sua natura ha diretta ed immediata applicazione in tutti gli Stati membri, senza necessità di norme interne di recepimento.
Ne consegue che l’EPAP risulta tenuto all’applicazione e al rispetto della suddetta normativa comunitaria. Nello specifico, in ordine alla fattispecie in esame, l’EPAP in luogo del trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione secondo i criteri di cui alle lett. a) e b) dell’art. 4, comma 4, L. n. 45/1990 provvederà a trasferire all’Unione i contributi maggiorati dagli interessi annui composti al 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e fino alla data del trasferimento effettivo.
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