L’INPS, con il messaggio n. 7899 del 22 ottobre 2014, ha fornito importanti istruzioni operative in merito all’erogazione dell’indennità di tirocinio del Piano Italiano di attuazione della c.d. “Garanzia Giovani”. In particolare, è stato chiarito che il pagamento dell’indennità può realizzarsi in due modi differenti, ossia:
1. tramite accredito su c/c bancario o postale, provvisto di relativo IBAN, indicato dal tirocinante;
2. ovvero, qualora non fosse indicato un codice IBAN, tramite bonifico c.d. “domiciliato” cioè a mezzo Ufficio postale che provvederà ad inviare all’interessato una comunicazione per incassare l’importo a lui assegnato.
Da notare che l’importo dell’indennità di tirocinio è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali, in quanto considerato reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, e quindi soggetta a regime della tassazione corrente con le aliquote previste all’art. 11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. Inoltre, l’importo individuato dalla Regione per l’indennità di tirocinio sarà trattenuto dal Ministero del Lavoro e versato anticipatamente all’INPS.
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Garanzia Giovani e indennizzo di tirocinio (155 kB)
Garanzia Giovani e indennizzo di tirocinio - Lavoro & Previdenza N. 214-2014
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