Premessa – Gli iscritti alla Gestione separata INPS possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia ai fini dell’adempimento delle attività inerenti la gestione degli obblighi contributivi per sé stessi o per i propri collaboratori familiari. Infatti, gli adempimenti relativi ai professionisti e committenti iscritti alla Gestione Separata non sono disciplinati dall’art. 1 della L. n. 12/79, pertanto non costituiscono materia riservata. A ribadirlo è un comunicato stampa della Lapet.
Circolare INPS – La questione è stata sollevata il mese scorso dall’INPS (circolare n. 126/2013) che ha affrontato la complessa tematica della attribuzione di deleghe per la gestione degli adempimenti in materia lavoro, previdenza e assistenza, analizzando, in modo specifico, il caso della Gestione Separata. Sul tema è stato chiarito esplicitamente che gli adempimenti relativi agli iscritti alla Gestione separata che non rientrano nella previsione dell’art. 39 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e successivo D.M. 9 luglio 2008 (nel quale invece sono ricompresi i collaboratori, coordinati e continuativi o a progetto, e gli associati in partecipazione) non sono disciplinati dall’art. 1 della Legge n. 12/1979. Ciò significa che gli iscritti alla su menzionata Gestione separata possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia ai fini dell’adempimento delle attività inerenti la gestione degli obblighi contributivi per sé stessi o per i propri collaboratori familiari. Al riguardo, l’Istituto previdenziale fa sapere che le applicazioni di gestione delle deleghe sono già disponibili sul proprio sito (www.inps.it).
Tributaristi vs cdl – Dunque, da quanto fin qui esposto se ne può dedurre che non sono disciplinati dall’art. 1 della Legge 12/79 tutti gli adempimenti relativi ai professionisti e committenti iscritti alla Gestione Separata, il che vuol dire che questi non rappresentano materia riservata. Proprio in riferimento a tale assunto, nelle scorse settimane si era accesa una sorta di polemica tra i consulenti del lavoro e i tributaristi della Lapet. Nello specifico, i primi muovevano critiche sulla presunta illegittimità dell’accordo di collaborazione intercorso tra Inps e tributaristi dal 24 ottobre 2012. All’epoca il presidente Roberto Falcone rispose che un tale accordo non violava in alcun modo la Legge n. 12/79, art. 1, poiché questa era chiaramente riferita ai lavoratori dipendenti. “Il fatto che, per motivi di natura fiscale o amministrativa i collaboratori sono assimilati ai lavoratori dipendenti, non cambia il loro status giuridico di lavoratori autonomi che, in quanto tali, sono privi di quel vincolo di subordinazione caratteristico dei lavoratori dipendenti. Peraltro, il fatto che i co.co.pro. versano i contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps è una ulteriore conferma alle nostre tesi. Pertanto, ribadisco l’assoluta legittimità dell’accordo siglato tra Inps e Lapet”, spiegava il leader dei tributaristi. Proprio sulla base di una simile posizione, quando il 6 dicembre 2012 l’Inps ha proposto alle sigle dei tributaristi un accordo integrativo che faceva rientrare gli adempimenti degli iscritti alla Gestione Separata nella riserva di cui alla Legge 12/79, la Lapet non lo aveva firmato.
La circolare dà ragione ai Lapet – Quindi, con la pubblicazione della circolare n. 126/2013 l’istituto nazionale di previdenza dà di fatto ragione ai tributaristi della Lapet chiarendo ogni dubbio circa la presunta illegittimità dell’accordo intercorso tra l’associazione e l’ente pubblico. “Grazie all’approvazione della recente Legge 4/2013, si sta diffondendo una nuova cultura secondo la quale il riconoscimento non è più necessariamente legato all’istituzione di un ordine professionale ma alla normativa Uni e quindi alla certificazione professionale. La normazione, infatti, che per i tributaristi, è giunta in fase di inchiesta pubblica finale, rappresenta soprattutto una forma di tutela per i consumatori e di garanzia ai fini della trasparenza del mercato dei servizi professionali oltre che per gli stessi professionisti. Vogliamo che si realizzi in Italia un mercato professionale libero che possa mettere in condizione l’utente di scegliere il professionista più qualificato. E i nostri associati lo sono. La Lapet infatti, in quanto iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'elenco delle associazioni di cui all'art. 2 comma 7 legge 14 gennaio 2013 n. 4, può rilasciare agli iscritti l'attestato di qualità professionale ai sensi degli artt. 7 e 8 della citata legge”, conclude Falcone.
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