24 maggio 2016

Il bonus “giovani genitori” entra negli studi professionali

Anche i professionisti possono chiedere il bonus di 5.000 in caso di assunzioni di giovani genitori

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
I professionisti che volessero assumere a tempo indeterminato, anche a part-time, “giovani genitori” (under 35), possono fruire di un bonus di 5.000 euro. Ciò in considerazione del fatto che per “impresa privata” s’intende anche la figura del professionista in senso stretto, superando di conseguenza il limitato perimetro che la qualifica d’imprenditore riveste nel nostro ordinamento.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’Interpello n. 16/2015.

Il quesito - Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello per sapere se l’incentivo c.d. “giovani genitori”, previsto dall’art. 2, comma 1, D.M. 19 novembre 2010 è previsto anche in favore degli studi professionali.

Bonus giovani genitori – L’incentivo, disciplinato dal Decreto del 19 novembre 2010, ha concesso 51.000.000,00 di euro per la realizzazione d’interventi in favore dell’occupazione di persone di età non superiore a 35 anni e con figli minori. A tal fine il citato Decreto ha previsto la creazione della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di 5.000,00 euro in favore delle imprese che provvedono ad assumere in forma stabile giovani iscritti alla Banca dati medesima.

Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:
• età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);
• essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;
• essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato, lavoro in somministrazione, lavoro intermittente, lavoro ripartito, contratto di inserimento, collaborazione a progetto o occasionale, lavoro accessorio e collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare, l’incentivo è rivolto alle imprese private e alle società cooperative che assumano giovani genitori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, del predetto valore massimo per ogni assunzione e fino al limite di cinque per singola impresa o società cooperativa.

Per quanto concerne l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari dell’incentivo in esame, tenuto conto della finalità menzionata, nonché dei vincoli comunitari esistenti in materia di definizione di “impresa”, il Ministero del Lavoro assume un’interpretazione piuttosto estensiva della locuzione “imprese private”, superando lo stretto perimetro che la qualifica di imprenditore riveste nel nostro ordinamento.

A tal proposito, anche il Consiglio di Stato appare attestarsi sulla medesima posizione, riconoscendo come la definizione di “imprenditore” di derivazione comunitaria differisca da quella desumibile dal codice civile ed evidenziando, con riferimento a quest’ultima, “i profili relativi all’eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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