Premessa – Il certificato di malattia non ha insindacabile efficacia probatoria. È questo in sostanza l’orientamento interpretativo che lascia intendere il parere n. 10/2012 della Fondazione Studi C.d.l., interpellato a dare maggiori delucidazioni in merito all’art. 5 dello Statuto dei lavoratori; in particolare, sulla possibilità da parte del datore di lavoro di contestare la veridicità del certificato medico prodotto dal lavoratore.
Il quesito –Alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 3705 del 9 marzo 2012, la Fondazione Studi C.d.l. è chiamata a rispondere ad un quesito riguardante le modalità con cui il datore di lavoro possa contestare i certificati medici trasmessi dal lavoratore in presenza di uno stato di malattia che si presume falso.
La normativa –In via preliminare, i C.d.l. per rispondere la quesito posto richiamano l’art. 2110 c.c. il quale prevede che, in ipotesi di infortunio, malattia, gravidanza o puerperio il lavoratore ha diritto, sia all’astensione del rapporto di lavoro, sia alla retribuzione o indennità, entro un certo limite di tempo.
L’art. 5 dello Statuto dei lavoratori – Mentre in materia di accertamenti sull’idoneità e sulla infermità per malattia e infortunio occorso al lavoratore, si richiama l’art. 5 dello Statuto del lavoratore, il quale stabilisce che:
- il datore di lavoro non può eseguire personalmente, o attraverso medici di sua fiducia, accertamenti sullo stato di salute del dipendente;
- lo stesso datore di lavoro conserva, però, la facoltà di controllo sull’idoneità fisica esull’infermità del dipendente avvalendosi di enti pubblici ed enti specializzati di diritto pubblico.
La contestazione della malattia –Tuttavia, qualora il datore di lavoro ritiene insussistente lo stato di malattia del lavoratore, ha la possibilità di domandare in giudizio la verifica dell’attendibilità della certificazione prodotta dal lavoratore. Infatti, anche se i certificati medici redatti dal personale appartenente al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) conferiscono al documento la “fede pubblica”, quest’ultima non si estende, però, alla diagnosi, e dunque ai giudizi del sanitario, in quanto può anche decidere di sconfessare l’attendibilità dei documenti in presenza di elementi probatori di segno contrario. Dunque, è lasciato integro il potere del giudice di merito di controllare l’attendibilità degli accertamenti sanitari, avvalendosi dei poteri che gli conferisce il rito del lavoro.
Le modalità di contestazione – Infine, i C.d.l. elencano i casi in cui il datore di lavoro può ricorrere all’accertamento dello stato di saluto del lavoratore, ovvero: per incongruenza tra la prognosi e la diagnosi; per incongruenza tra la prognosi e la terapia prescritta; in caso di visita medica tardiva rispetto all’inizio della malattia; e per circostanze complessive di fatto e il comportamento del lavoratore (es. quando il lavoratore in malattia viene sorpreso a svolgere un’altra attività lavorativa).
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