In caso di assenza del lavoratore per malattia, a questi spetta l’erogazione di un’indennità, in parte posta a carico dell’INPS e per la restante parte a carico del datore di lavoro. Sia il lavoratore che l’azienda sono obbligati ad una serie di adempimenti di certificazione e denuncia dello stato di malattia intercorso e al rispetto di una serie di regole volte a garantire la legittimità dell’assenza e della spettanza dell’indennità sostitutiva della retribuzione.
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Il congedo per malattia (102 kB)
Il congedo per malattia - Lavoro e Previdenza n. 121 - 2017
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