6 aprile 2016

Il diritto di precedenza nel contratto a termine

Affinché il lavoratore possa far valere il diritto di precedenza, occorre espressamente richiamarlo nella lettera di assunzione

Autore: Daniele Bonaddio
Il D.Lgs. n. 81/2015, che ha accorpato in un unico testo gli istituti contrattuali oggi vigenti (c.d. “Codice dei contratti”), agli artt. 19-29 disciplina il contratto a tempo determinato (detto anche “a termine”), abrogando di conseguenza le precedenti normative che regolavano tale istituto (L. n. 230/1962, D.Lgs. n. 368/2001, L. n. 247/2007, L. n. 92/2012, D.L. n. 76/2013, convertito in L. n. 99/2013), D.L. n. 34/2014, convertito in L. n. 78/2014).

La tendenza della evoluzione legislativa sopra ricordata è sicuramente nel senso di rendere più facile e flessibile il ricorso al contratto a termine: basti pensare che fino all’entrata in vigore del “D.L. Giovannini” il ricorso al contratto a tempo determinato necessitava di una motivazione di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Attualmente, invece, a seguito delle modifiche introdotte dal DL 34/14, convertito in Legge 78/14 – modifiche interamente confermate dal recente D.Lgs. 81/2015 – è stato soppresso tale limite (infatti si parla di “acausale”, ossia senza l’obbligo di indicare una causale che giustifichi il ricorso ad un rapporto di lavoro a termine).

In tal contesto particolarmente interessante risulta l’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevede alcune ipotesi in cui il lavoratore a termine ha un diritto di precedenza nelle assunzioni presso la stessa azienda.

Diritto di precedenza – Il requisito base per far valere il c.d. “diritto di precedenza” è che il lavoratore abbia prestato attività lavorativa presso la stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi, anche in forza di uno o più contratti a tempo determinato; quindi, se per esempio un lavoratore viene inizialmente assunto per 4 mesi e successivamente (rispettando il periodo cuscinetto di 10 giorni) per altri 3 mesi, matura il predetto diritto.

È bene tenere presente che il diritto di precedenza può essere fatto valere per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Una norma, questa, che va letta anche alla luce del nuovo art. 2103 c.c., previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2015, che modifica lo ius variandi; ora, infatti, è possibile adibire il lavoratore a mansioni inferiori, a determinate condizioni, purché rientranti nella medesima categoria legale.

Quanto appena affermato è valevole salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi.

Interessanti novità sul diritto di precedenza sono contenute anche in riferimento alla tutela di maternità (Capo III del D.Lgs. n. 151/2001); sul punto, è previsto che in caso di congedo di maternità intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, il periodo concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza. Inoltre, il diritto di precedenza è riconosciuto non soltanto per assunzioni a tempo indeterminato, ma anche per quelli a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro sempre entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate.

Per quanto concerne, invece, le attività stagionali il diritto di precedenza riguarda le nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per la medesima attività stagionale.

Vale la pena precisare che il diritto di precedenza va espressamente richiamato nella lettera di assunzione, facendo riferimento alla disposizione normativa contenuta nell’art. 24, co. 4 del D.Lgs. n. 81/2015; mentre il lavoratore, dal canto suo, può esercitarlo a condizione che quest’ultimo manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro. Ciò deve avvenire nel termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi se si riferisce a svolgimento di attività stagionali).

In ogni caso, una volta trascorso il termine di 12 mesi, il diritto si estingue automaticamente.
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