11 aprile 2016

Il lavoro accessorio dopo il Jobs Act

Lavoro e Previdenza n. 67-2016

Il lavoro accessorio, attualmente disciplinato dagli artt. 48-50 (Capo IV) del D.Lgs. n. 81/2015, è stato recentemente interessato da significative novità, che ne hanno notevolmente ampliato l’utilizzo; si ricorda, infatti, che il limite economico massimo è passato da 5.060 euro a 7.000 euro netti (9.333 euro lordi), con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Ma non solo. È stata introdotta anche una stabilizzazione dell’utilizzo dei voucher per i percettori di sostegno al reddito, prevedendo che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nei limiti del patto di stabilità e nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.
È chiaro, dunque, che in un contesto nel quale il costo del lavoro è aumentato a dismisura ormai, le aziende cercano sempre di più misure alternative ai contratti di lavoro; e quale migliore viatico dei buoni lavoro? Più che inventarsi una comunicazione obbligatoria telematica, seppur apprezzabile, sarebbe opportuno rendere più appetibili i contratti di lavoro subordinato, e indicare sui voucher giornata e orario di utilizzo del buono lavoro (come affermato dall’ANCL in un recente comunicato stampa). Di recente, infatti, il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha dichiarato che i voucher saranno resi pienamente tracciabili e le imprese che li utilizzeranno dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l'indicazione precisa della data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata.
Ciò porrà sicuramente un freno all’utilizzo distorto dei buoni lavoro che sono nati principalmente con l’intento di far emergere il lavoro nero ma sono purtroppo finiti per alimentare il precariato. Dunque, con le modifiche che il Governo si appresta ad apportare, si punta “ad impedire possibili comportamenti illegali ed elusivi da parte di aziende che - al pari di un cittadino che utilizza il biglietto dell'autobus solo se sale a bordo il controllore - acquistano il voucher, comunicano l'intenzione di utilizzarlo ma poi lo usano solo in caso di controllo da parte di un ispettore del lavoro”. Questi ultimi, si ricorda, non potranno neanche entrare nel merito di utilizzo dei voucher, in quanto se il committente indica la “data presunta” di impiego, il compenso che prevede di erogare al prestatore e il lavoratore, previa comunicazione obbligatoria all’INPS (quella alla Dtl è ancora temporaneamente sospesa), si trova sul posto di lavoro, l’ispettore del lavoro non potrà investigare ulteriormente considerando, di conseguenza, genuino il rapporto di lavoro.
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