18 aprile 2013

Imprese UE. Obbligatoria l’iscrizione nelle Casse edili

È obbligatoria l’iscrizione nelle Casse edili del personale distaccato da parte delle imprese comunitarie

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Cancellata la deroga sull'obbligo d'iscrizione dei lavoratori alla cassa edile ai fini del rilascio del Durc. D’ora in poi anche le imprese comunitarie dovranno iscrivere alla cassa edile i dipendenti distaccati in Italia, al pari delle imprese italiane e di quelle extracomunitarie. Si rammenta che tale obbligo ricorre qualora, nel Paese di origine UE, non sia già prevista una copertura analoga a quella garantita dalle casse edili ai lavoratori italiani. La novità è desumibile dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 9 aprile 2013 tra MLPS.

La questione – La questione trae origine dall'interpello n. 24/2007 del MLPS, in cui sono stati chiesti chiarimenti in merito all'obbligo di iscrizione alle casse edili del personale distaccato dalle imprese con sede in un Paese extraUE. In quell’occasione è stato chiarito che, mentre le imprese extracomunitarie che operano in Italia sono soggette al vincolo del Durc, le imprese comunitarie ne sono esonerate qualora le stesse possano provare di avere già adempimenti analoghi nel Paese di provenienza. Ne consegue che l'obbligo d'iscrizione alle casse edili, e di conseguenza quello del rispetto della disciplina sul Durc, sussiste solo se l'impresa non abbia già in essere misure finalizzate a garantire ai lavoratori gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti presso le casse edili come imposti dalla disciplina vigente in Italia.

Deroga eliminata – Ai fini del rilascio del Durc, occorre presentare: la documentazione afferente il distacco e, in particolare, il contratto di appalto o di subappalto che giustifichi il distacco; la copia delle buste paga emesse dall'impresa Ue distaccante, nonché la copia della certificazione attestante gli adempimenti di natura assicurativa, nel caso in cui il lavoratore rimanga iscritto presso l'ente assicuratore del Paese d'origine e, infine, il rispetto della condizioni contrattuali di settore vigenti in Italia. Quanto ai compiti delle DTL e delle casse edili si precisa che: i primi dovranno effettuare le verifiche necessarie presso le casse edili competenti sull'iscrizione dei lavoratori distaccanti; mentre le casse edili assumono l'impegno di segnalare alle DTL eventuali anomalie relative alle imprese straniere comunitarie in distacco sul territorio italiano.

Scambio informazioni - Il protocollo, in particolare, prevede infine uno scambio di dati tra MLPS e casse edili a favore delle DTL, finalizzato a garantire non solo la regolarità del mercato, ma anche l'adeguamento dei livelli della formazione dei lavoratori distaccati, nonché di programmare i necessari interventi per la sicurezza dei cantieri.
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