19 marzo 2016

INAIL: aumenta il numero dei farmaci rimborsabili

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
L’INAIL aggiorna l’elenco delle specialità farmaceutiche rimborsabili. Infatti, è stata modificata la voce 14 ampliandone le caratteristiche e introdotti otto nuovi preparati e/o farmaci, con l’assegnazione dei rispettivi nuovi codici INAIL (da 30 a 37). A tal fine, è stato aggiornato anche il modulo predisposto per la richiesta da parte dell’assicurato; mentre resta invariato il flusso procedurale per l’istruttoria delle richieste, nonché la modulistica relativa ai provvedimenti in esito alla stessa.

A darne notizia è l’INAIL con la Circolare n. 9/2016.

Rimborso farmaci – Il rimborso dei farmaci trae origine dall’art. 11, c. 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., più volte oggetto d’ intervento da parte dell’INAIL. L’Istituto Previdenziale, infatti, ha fornito in passato (Circolare n. 62/2012) l’elenco delle specialità farmaceutiche ammesse al rimborso limitatamente al periodo d’ inabilità temporanea assoluta al lavoro, al fine di dare priorità a quelle necessarie in fase acuta per una più pronta guarigione degli assicurati.

Inoltre, è stato previsto che, nell’ipotesi in cui fossero stati accertati margini di miglioramento in termini di risorse disponibili, il rimborso delle spese sostenute dagli assicurati per le suddette cure sarebbe stato esteso anche ad altri farmaci, ritenuti necessari al miglioramento dello stato psico-fisico degli infortunati e dei tecnopatici.

Dunque, dopo un periodo di sperimentazione, con la predetta Circolare si è proceduto ad una prima revisione e ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili e all’estensione del diritto al rimborso dei farmaci, oltre che durante il periodo d’ inabilità temporanea assoluta al lavoro, anche successivamente alla stabilizzazione dei postumi.

Quanto al termine di decorrenza del diritto in questione, è stato precisato che essa decorre a prescindere dalla data dell’evento, dal 13 novembre 2012. Pertanto, la data della prescrizione medica e dello scontrino comprovante l’acquisto del farmaco, da prendere in considerazione ai fini del rimborso, non deve essere antecedente al 13 novembre 2012.

Ampliamento farmaci rimborsabili – Quanto alle specialità farmaceutiche rimborsabili, l’INAIL fa presente che spesso gli assicurati richiedono il rimborso di farmaci che, pur essendo compresi nell’elenco fissato dall’Istituto, non appartengono alla branca medica di riferimento. A tal proposito viene chiarito che l’INAIL provvederà al rimborso delle spese sostenute dagli assicurati a prescindere dalle branche di riferimento in precedenza individuate, purché i suddetti farmaci siano ritenuti necessari per il miglioramento dello stato psicofisico dell’assicurato in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di origine lavorativa, anche ai fini del reinserimento socio-lavorativo, in relazione al caso trattato.

A tal fine, l’INAIL fornisce un nuovo e più esteso elenco di specialità farmaceutiche rimborsabili che annulla e sostituisce quello di cui alla Circolare n. 30/2014. In particolare, il nuovo elenco modifica la voce 14 ampliandone le caratteristiche e introduce otto nuovi preparati e/o farmaci, con l’assegnazione dei rispettivi nuovi codici INAIL (da 30 a 37). Quindi, entrano a far parte dell’elenco:
  • preparati antisettici per uso topico;
  • preparati corticosteroidei in associazione con anestetico per infiltrazioni;
  • farmaci antitrombotici;
  • farmaci mucolitici;
  • sostituti lacrimali in collirio o gel;
  • associazioni di acido ialuronico e condroitin solfato per os e istillazioni intravescicali per la terapia di cistiti ricorrenti;
  • preparati per medicazioni avanzate a base di poliuretano o fibre colloidali con o senza argento;
  • farmaci antiedemigeni per os o per uso topico.

Da notare che è stato aggiornato anche il modulo predisposto per la richiesta da parte dell’assicurato.

Prescrizione – Il termine prescrizionale del diritto al rimborso dei farmaci è decennale a decorrere dal giorno in cui il diritto stesso può essere esercitato (cioè dalla data riportata sullo scontrino comprovante l'acquisto del farmaco).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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