Premessa – Dal prossimo mese scatta l’obbligo per i datori di lavoro di inoltrare in maniera telematica la denuncia/comunicazione di infortunio prognosticati guaribili in oltre tre giorni (escluso quello dell’evento). A tal fine, l’INAIL ha messo a disposizione delle imprese e le P.A. un nuovo modello, che sostituisce il modello cartaceo “4 bis Prest”, utilizzabile fino al 30 giugno 2013.
Denuncia infortunio - Ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL entro i due giorni successivi alla ricezione del certificato medico (copia del quale va allegata alla denuncia salvo che non venga trasmessa per via telematica), ogni infortunio sul lavoro da cui sono colpiti i lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni esclusi quello dell’evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. Pertanto, se la prognosi è inferiore al suddetto termine non è dovuto alcun adempimento.
I destinatari – Il suddetto obbligo scatta per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa (Pat), le P.A. assicurate (gestione per conto dello Stato), gli imprenditori agricoli, nonché i privati cittadini in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio (voucher). Ad essere interessato è anche il settore della navigazione.
Settore artigiano - Per il settore artigiano, la denuncia va presentata dal titolare o da uno dei titolari dell’impresa. Se l’infortunio riguarda invece il titolare, l’obbligo di denuncia è assolto con l’invio del certificato medico da parte di un altro titolare o del medico curante, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.
Settore agricolo – Differente è il meccanismo per i lavoratori autonomi del settore agricolo, poiché la denuncia degli infortuni va presentata dal lavoratore stesso sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro. Se quest’ultimo si trova nell’impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di tale lavoratore o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia per le relative finalità assicurative.
Sanzioni – In caso di inadempimento del suddetto obbligo, si applica una sanzione amministrativa da euro 258 a euro 1.594.
Le novità – All’interno dei modelli opportunamente rinnovati sono stati introdotti dei campi relativi alla polizza e alla voce di tariffa; ai recapiti, ovvero telefoni con relativi prefissi internazionali, e-mail e Pec di tutti i soggetti coinvolti (datore di lavoro, lavoratore, ecc.), al fine di consentire una più tempestiva istruttoria. Mentre nella sezione dati retributivi del modello, inoltre, sono state introdotte le tipologie “convenzione artigiana” e “voucher”, e nella sezione testimoni è stato previsto l’inserimento massimo di cinque testimoni con visualizzazione del relativo elenco. Infine, nella sezione veicoli a motore è stato previsto l’inserimento massimo di cinque veicoli a motore con visualizzazione del relativo elenco.
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