18 marzo 2013

INAIL. Più tempo per la prescrizione delle quote integrative

Il termine prescrizionale delle quote integrative dei ratei di rendita INAIL, passano da tre a cinque anni

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Cambia il termine prescrizionale per quanto concerne le quote integrative della rendita liquidata all’infortunato. Infatti, non si applica più la prescrizione triennale alle quote integrative di cui all’art. 112 del T.U. INAIL, bensì quello quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c. Il motivo sta nel fatto che la norma sulla prescrizione triennale ha natura di legge “speciale” insuscettibile di applicazione analogica. A chiarirlo è l’INAIL con la nota operativa n. 1694 del 19 febbraio 2013.

Rendita INAIL - La rendita per inabilità permanente, parziale o totale, costituisce la principale prestazione economica erogata dall’INAIL ed è corrisposta quando all’infortunato resta un danno che è destinato a durare dopo la guarigione. La rendita ha funzione indennitaria, nel senso che ristora la diminuzione o la perdita dell’attitudine al lavoro, intesa come capacità lavorativa generica, cioè come capacità biologica di effettuare un lavoro di qualsiasi genere che abbia una utilità economica. Proprio per la sua funzione indennitaria la rendita: è compatibile con la retribuzione, con la pensione di anzianità o vecchiaia, e con tutte le altre prestazioni previdenziali salvo che non sia espressamente prevista, dalle norme che disciplinano le altre prestazioni, la loro incumulabilità o incompatibilità con la rendita; non è soggetta a tassazione, in quanto non è considerata "reddito" ai fini tributari; non è cedibile, pignorabile o sequestrabile. Sono esclusi dall’indennizzo il danno estetico per se stesso, quello alla capacità sessuale o riproduttiva, nonché ogni altro danno che incide sulle sfere non economiche dell’attività umana (affettiva, sociale, culturale, ecc.).

Quote integrative
– Le quote integrative, pari a un ventesimo, sono parte integrante della rendita liquidata dall’assicurato e sono corrisposte per il coniuge e i figli indipendentemente dalla data in cui si verifica il fatto costitutivo del diritto (data di nascita e/o di matrimonio).

Il chiarimento – Ciò detto, l’Istituto assicurativo ritiene che il termine di prescrizione triennale si applichi esclusivamente alle prestazioni il cui riconoscimento presuppone il tempestivo accertamento degli elementi costitutivi delle medesime prestazioni. Pertanto, le differenze dei ratei di rendita, derivanti dal riconoscimento del diritto alle quote integrative, non essendo necessario l'accertamento del diritto stipite, non soggiacciono al termine di prescrizione triennale, bensì a quello quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. Resta ferma invece, la prescrizione del diritto unitario alla rendita che è quella ordinaria decennale. È possibile concludere, quindi, che l’art. 112 T.U. INAIL non è applicabile al diritto alle quote integrative. Infatti, nei casi di rendita già costituita e mai riscossa dal beneficiari, si applica sia per la rendita sia per le quote che ad essa accedono, l'ordinario termine di prescrizione decennale. Mentre nei casi in cui i singoli ratei di rendita siano già stati corrisposti, si applica anche alle quote integrative, il termine di prescrizione quinquennale applicabile ai singoli ratei di rendita.
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