9 aprile 2025

Inail, il verbale di primo accesso non interrompe la prescrizione

Una Circolare dell’Istituto fornisce un riepilogo della disciplina in materia di prescrizione dei premi

Autore: Salvatore Cortese
Con la Circolare n. 26 del 7 aprile 2025, l’Inail ha riepilogato la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di propria competenza, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali consolidati, ed in particolare della pronuncia n. 916/1996 delle Sezioni Unite della…

Disciplina della prescrizione applicabile ai premi Inail

In materia di prescrizione applicabile ai premi Inail, l’Istituto richiama anzitutto la disciplina prevista dall'articolo 112, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965 e dall’articolo 3, comma 9, lettera b), della legge n. 335/1995, per il cui effetto l'azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

Tale orientamento, viene peraltro confermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza a sezioni unite del 3 febbraio 1996, n. 916, pronunciatasi nel senso che si applica un solo termine di prescrizione, attualmente quello di cinque anni stabilito dall’articolo 3, comma 9, lettera b), legge 8 agosto 1995, n. 335:
  • sia all’azione di accertamento e liquidazione dei crediti Inail;
  • sia all’azione per il recupero dei medesimi crediti già accertati e liquidati, vale a dire ai premi e accessori di cui è stato richiesto il pagamento con il certificato di assicurazione o variazione.

Detto termine, spiega l’Inail, in forza dell'articolo 2935 del Codice civile, comincia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto che, come affermato dalla Cassazione, va inteso come possibilità legale di esercizio del diritto; sicché non si dà rilievo agli impedimenti soggettivi ancorché determinati dal fatto del debitore.

Sono, pertanto, irrilevanti eventuali difficoltà o ostacoli di fatto all'esercizio del diritto di credito da parte dell’Inail, così come non rileva la particolare complessità degli accertamenti da parte degli organi ispettivi.

Interruzione della prescrizione

Riguardo al tema della interruzione della prescrizione, richiamando l’articolo 2943, comma 4, del codice civile, l’Inail precisa che il termine di prescrizione può essere interrotto da atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, come per esempio il verbale di accertamento e notificazione, in cui è manifestata per iscritto l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato nel verbale stesso.

Ai fini della messa in mora, inoltre, non è necessaria l'adozione di formule solenni né è necessario procedere alla quantificazione del credito, che può anche essere non determinato ma solo determinabile (cfr. sentenza delle Corte di cassazione a sezioni unite 14 aprile 1994, n. 3476).

Pertanto, il verbale di accertamento e notificazione in materia assicurativa, ancorché privo della misura precisa del credito, è un atto idoneo a interrompere la prescrizione e a costituire in mora il datore di lavoro, purché siano esplicitati la motivazione del credito vantato e gli elementi per la sua determinabilità da parte del datore di lavoro stesso.

A riguardo, viene precisato che il verbale unico di accertamento e notificazione interrompe il termine prescrizionale sia del credito per premi che del credito per le sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388 a essi collegate, che possono essere anch’esse non determinate nel verbale, ma determinabili.

Un importante chiarimento, infine, riguarda il verbale di primo accesso, che - avendo una funzione prodromica all’attività accertativa e non esprimendo la chiara volontà di far valere un credito dell'Inail per premi e accessori - non è idoneo a interrompere il termine di prescrizione stabilito dall’articolo 3, comma 9, lettera b), legge 8 agosto 1995, n. 335, che, dal 17 agosto 1995, è di cinque anni a decorrere dal giorno successivo all’ultima data utile per pagare il premio assicurativo.

Computo del termine di prescrizione

Ai fini del computo della prescrizione, deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio, non avendo rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi, la cui scadenza dal 2015 è fissata entro il 28 febbraio.

A tal proposito, l’Inail precisa che il limite prescrizionale del quinquennio è operante ai soli fini del recupero economico di quanto eventualmente dovuto per premi e sanzioni, ma non anche per l’accertamento della data in cui doveva essere applicata l’esatta classificazione e tassazione dell’attività, che può essere anteriore al quinquennio, al fine di individuare l’oscillazione del tasso medio da applicare dopo i primi due anni di attività.

In sostanza, la metodologia di computo del termine prescrizionale consiste nel calcolare il termine a ritroso a partire dalla data di notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, fermo restando che il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina sempre il decorrere di un nuovo termine di prescrizione.

Qualora, poi, l’atto interruttivo sia stato notificato durante il periodo di sospensione del decorso della prescrizione previsto dalle misure emergenziali da Covid-19 (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), il termine quinquennale di prescrizione si considera decorrente dal 1° luglio 2021.
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