Premessa – L’incremento occupazionale netto va verificato nei dodici mesi successivi la singola assunzione agevolata se si è realizzato l'effettivo incremento, e non al momento dell'assunzione. La nuova interpretazione ministeriale in merito al requisito riguardante l’“incremento occupazionale netto” quale condizione necessaria per fruire di sgravi contributivi legati a nuove assunzioni previsti dalla legislazione, è stata accolta positivamente dalla Fondazione Studi CdL, che nel parere n. 8/2014 esprime tutta la sua soddisfazione per una norma giudicata “ingiusta”. In questo modo, infatti, si può dare legittimamente ossigeno economico a molte imprese che in questo momento hanno assunto o vogliono assumere nuovi lavoratori. Altro aspetto interessante sottolineato dai CdL riguarda la possibilità di rifare tutti i calcoli e nei limiti della prescrizione richiedere anche gli arretrati.
Incremento occupazionale netto – La questione, in particolare, riguarda il metodo di misurazione dell’“incremento occupazionale netto”, al fine di fruire dei benefici contributivi (meglio conosciuto come criterio ULA “Unità Lavorative Annue”). Si tratta di una disciplina tutta europea che trova la sua applicazione in una sentenza della Corte di giustizia europea (sentenza 2 aprile 2009, relativa al procedimento n. C 415/07). Tale sentenza, operativa in ogni stato membro UE, stabilisce in pratica che per verificare questo incremento “si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione”. In altri termini, la verifica rispetto a ogni singola assunzione agevolata va fatta sulla reale occupazione dei rispettivi 12 mesi.
Orientamento INPS – Totalmente differente è, invece, l’orientamento dell’INPS (circolare n. 131/2013) il quale prevede un principio di occupazione “stimata”, vale a dire che un’azienda nel giorno di assunzione doveva “stimare” l’occupazione dei 12 mesi futuri sulla base dei dati in suo possesso al momento proprio dell’assunzione agevolata. Si tratta di un metodo piuttosto limitato, in quanto se per esempio al momento dell’assunzione agevolata era presente un contratto a termine per 5 mesi, l’azienda ai fini del calcolo ULA doveva tenere conto solo dei 5 mesi anche se poi questo contratto a termine veniva trasformato anche a tempo indeterminato, creando occupazione stabile. Di conseguenza, l'azienda non poteva tenere conto della trasformazione poiché al momento dell'assunzione non era prevista.
Interpello n. 34/2014 MLPS – Quest’ultimo orientamento ha fatto sorgere in capo agli operatori numerosi dubbi, culminati nell’interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro. In tale interpello, in particolare, il CNO dei Consulenti del Lavoro ha chiesto di sapere se nelle diverse ipotesi di concessione di benefici concessi dalla legislazione, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata possa essere verificata, tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi, oppure considerando la forza lavoro stimata al momento dell’assunzione. Sul punto è stato chiarito che in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione. Quindi la verifica reale non sarà fatta al momento dell'assunzione, ma al termine dei 12 mesi effettivi.
I due metodi – Infine, gli esperti della Fondazione Studi illustrano le due vie che le imprese potranno seguire: la prima, consiste nella possibilità di godere delle agevolazioni sin dal primo mese di assunzione agevolata sempre che sia stimato un incremento del numero dei lavoratori nei 12 mesi successivi l’assunzione stessa. La stessa azienda però al termine dei 12 mesi dovrà verificare se tale incremento sia stato davvero realizzato perché solo in questo caso, come afferma il Ministero, i benefici si "consolidano". Diversamente dovrà restituire lo sgravio goduto; la seconda strada, di maggiore cautela, godere delle agevolazioni contributive solo al termine dei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata (quindi recuperando il periodo pregresso), momento in cui sarà possibile verificare il reale incremento occupazionale.
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