4 luglio 2012

Indebiti pensionistici. L’INPS avvia la fase coattiva

Il recupero crediti sarà effettuato in due modi: trattenuta sulla pensione o rimesse in denaro

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – I furbetti che riscuotono la pensione anche dopo la morte del beneficiario saranno ben presto messi con le spalle al muro. Infatti, l’INPS ha appena comunicato che a breve sarà avviato un meccanismo di gestione dei crediti derivanti da indebiti pensionistici, soprattutto da indebita riscossione di rate di pensione dopo la morte del beneficiario. Il recupero coattivo dei crediti sarà effettuato sulla base della determinazione del Presidente n. 434 del 28 novembre 2011, che ha introdotto nuove fasi per la gestione del credito e di nuove e più trasparenti comunicazioni da inviare al pensionato debitore. Lo comunica l’INPS con il messaggio n. 11059 del 2 luglio 2012 assicurandosi al contempo che il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell’Istituto non risulti particolarmente gravoso per il pensionato debitore. In ogni caso, l’Istituto previdenziale fa riserva nel fornire informazioni più dettagliate circa l’applicazione della suddetta determinazione.

La procedura – Vista la situazione estremamente delicata, l’INPS ha ritenuto necessario apportare alcune modifiche alla procedura del recupero crediti, al fine di garantire anche un’informazione chiara ed esaustiva. La prima novità principale consiste nell’impossibilità di avviare un piano di recupero credito senza che l’interessato abbia prima ricevuto una notifica di indebito. Inoltre, nei casi in cui il debito non sia stato già notificato, la fase coattiva dovrà essere prima comunicata con il modello “RC1” che, attualmente, prevede anche la spedizione, in allegato, del bollettino di conto corrente postale per il pagamento in un’unica soluzione. Altro aspetto a cui le Sedi INPS dovranno porre la massima attenzione sono i termini richiesti al fine di produrre gli effetti interruttivi della prescrizione. Infatti, ai sensi dell’art. 13. c. 2, della L. n. 412/1991, l’Istituto dovrà notificare gli indebiti dovuti entro l’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la verifica dei redditi.

Modalità di recupero crediti – Per avviare il recupero crediti, l’INPS si avvale principalmente di due modalità: il recupero diretto mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche o assistenziali; e il recupero diretto dell’indebito mediante rimesse in denaro. Nel primo caso, a fronte di eventuali richieste del pensionato di effettuare il pagamento mediante trattenute inferiori a 1/5 della prestazione pensionistica, la trattenuta in generale non può essere inferiore a 10 euro mensili e non può durare oltre 24 mensilità. Tuttavia, qualora il pensionato percepisca trattamenti pensionistici che complessivamente non superino un importo pari a due volte il trattamento minimo, il recupero può essere effettuato oltre le 24 mensilità e comunque non oltre le 60 mensilità. Mentre per i pensionati più bisognosi è possibile concedere un piano di recupero superiore a 60 rate, nei limiti comunque delle 120 rate. Nel secondo caso invece, il recupero sarà avviato, previa verifica della situazione reddituale dell’interessato presso l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei seguenti criteri:
 accoglimento delle richieste di rateizzazione, per debiti superiori a 100 euro, nel numero massimo di 120 rate mensili di importo non inferiore a 60 euro;
 differimento del pagamento di 12 mesi in caso di particolari motivi di carattere eccezionale (spese sanitarie di rilevante importo documentato o altri eventi eccezionali, cause di forza maggiore, ecc.);
 differimento del pagamento di 12 mesi ai pensionati più bisognosi, ossia, a coloro che non siano titolari di trattamenti pensionistici ovvero siano titolari di prestazioni integrate al trattamento minimo; a coloro che abbiano un ISEE, in corso di validità, inferiore all’importo annuo del trattamento minimo; a coloro che non siano titolari di redditi diversi da pensioni (comunicati all’Istituto dall’interessato o dall’Agenzia delle Entrate, oltre che dei dati riportati in Punto Fisco);
 limitatamente ai casi di forza maggiore, laddove le autorità competenti abbiano disposto la soppressione degli obblighi fiscali e contributivi, di concedere, per il medesimo periodo, il differimento dei recuperi anche in corso.
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