Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta all’interpello n. 42 dell’11 novembre 2011 avanzato da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha chiarito che, contrariamente all’orientamento dell’INPS, hanno diritto all’indennità di malattia anche gli amministratori di S.r.l., così come ne hanno diritto tutti gli iscritti alla Gestione Separata dell’Istituto, con la sola esclusione di coloro i quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati.
Il quesito – Il CNO dei Consulenti del Lavoro, in data 11 novembre 2011, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva in merito alla configurabilità dell’indennità economica di malattia nei confronti degli amministratori di S.r.l. iscritti alla gestione separata dell’INPS. Il quesito posto nasce da un’interpretazione dell’Istituto previdenziale il quale, con il messaggio n. 12768/2007, nega il riconoscimento dell’indennità di malattia ad alcune categorie ivi specificate, tra le quali sono ricondotti gli amministratori di società.
Chiarimenti preliminari - Il DGAI, prima di entrare in merito alla risposta, ha ritenuto opportuno rammentare la disposizione di cui all’art. 1, c. 788, della L. n. 296/2006 che riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e alle “categorie assimilate” – iscritte alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria – un’indennità giornaliera di malattia con le modalità di calcolo ivi definite. Inoltre, sempre con riferimento alla norma sopracitata, si ricorda che per coloro che non risultano iscritti presso altra forma di previdenza obbligatoria, ovvero non siano pensionati, è prevista un’aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,72% a titolo di contributo per prestazioni di maternità, malattia e assegno al nucleo familiare. Tale contributo, comprensivo anche di quello della maternità e dell’assegno al nucleo familiare, è pertanto dovuto da tutti gli iscritti alla gestione separata, salvo che questi siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o siano pensionati. Occorre ricordare, inoltre, che hanno diritto all’indennità di malattia per degenza ospedaliera (D.M. del 12 gennaio 2001) tutti gli iscritti alla gestione separata, eccezion fatta solo per i soggetti normativamente esclusi, ovvero gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati.
La risposta del Ministero del Lavoro - In definitiva, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, conclude che la tutela della malattia è estesa, così come per la tutela della maternità e dell’assegno al nucleo familiare, a tutti gli iscritti alla gestione separata, con la sola esclusione di coloro i quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati.
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