26 novembre 2012

Indennità di mancato preavviso. Chiarimenti INPS

Chiariti i termini oltre i quali decorrono le indennità di disoccupazione/mobilità a seguito di corresponsione o meno dell’indennità di mancato preavviso

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’indennità di disoccupazione/mobilità spetta dall’ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro. Se invece l’indennità di mancato preavviso non sia stata corrisposta, la decorrenza delle predette indennità farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di inoltro della domanda di prestazione. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 19273 del 23 novembre 2012 a seguito di alcune segnalazioni relative a incertezze operative riguardanti l’indennità di mancato preavviso e la conseguente decorrenza delle indennità di disoccupazione e di mobilità.

Indennità di mancato preavviso – Dapprima è bene ricordare che l’indennità di mancato preavviso è disciplinato dall’art. 2118 del c.c. e stabilisce che “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte ad un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”. Quindi, qualora il datore di lavoro licenzi il dipendente senza il rispetto dei termini di preavviso fissati, di norma, dal C.C.N.L., in base al livello e al numero di anni di servizio, al dipendente spetta un’indennità per il periodo di preavviso non dato. Analoga situazione si ha se è invece il lavoratore a dover recedere senza il rispetto dei termini di preavviso. Al riguardo, occorre ricordare che nel calcolo dell’indennità di mancato preavviso bisogna tener conto di tutti i diritti che sarebbero maturati durante il preavviso se questo fosse stato lavorato.

La decorrenza – Nel caso in cui all’assicurato sia pagata un’indennità per mancato preavviso, l’indennità per disoccupazione decorre dall’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente all’indennità per mancato preavviso (art. 73 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella L. 6 aprile 1936 n. 1155). In particolare, tale disposizione legislativa fissa la decorrenza della indennità di disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata effettivamente corrisposta dal datore, mentre in caso di mancata erogazione di tale indennità, e a prescindere dal fatto che il lavoratore ne avesse diritto o meno nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato.

La rinuncia
- Da precisare, inoltre, che l’indennità di mancato preavviso può essere anche rinunciabile, purché risultante da atti formali espliciti (es. atto scritto di rinuncia del lavoratore, verbale di conciliazione, accordo tra le parti), considerandola rientrante fra i c.d. diritti disponibili.

I chiarimenti dell’INPS – Ciò detto, l’INPS precisa che alla luce dei riferimenti che precedono, la decorrenza, tanto dell’indennità di disoccupazione che dell’indennità di mobilità, subirà il differimento, ex art. 73 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, all’ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro. Nei casi, invece, in cui essa non sia stata corrisposta anche a seguito di rinuncia, la decorrenza delle predette indennità farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione.
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