1 marzo 2016

Indennità di maternità/paternità in caso di adozioni: istruzioni dall’INPS

L’indennità per congedo di maternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla GS INPS, spetta anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
L’INPS, con la Circolare n. 42/2016, ha fornito istruzioni amministrative e operative in materia di:
  • indennità di maternità/paternità, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi;
  • diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti.

Indennità in caso di adozione e affidamenti preadottivi – Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della Legge Delega n. 183 del 2014 (Jobs Act), ha introdotto sostanziali modifiche agli artt. 64 bis e 64 ter del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001) in materia, rispettivamente, di adozione/affidamenti e di “automaticità” delle prestazioni.

In particolare, il nuovo art. 64-bis del T.U. stabilisce che: “In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 59, comma 16, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”.

La disposizione in esame – che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, sia parasubordinati che liberi professionisti - non comporta variazioni sulle tutele già in atto in quanto si limita ad armonizzare, nell’ambito delle disposizioni del T.U. maternità/paternità, il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012, per effetto del quale il periodo indennizzabile per maternità è stato esteso da 3 a 5 mesi.

Indennità in caso di mancato versamento dei contributi - Il novellato art. 64-ter del T.U. maternità/paternità, rubricato “Automaticità delle prestazioni”, comporta il riconoscimento del diritto all’indennità per congedo di maternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.

Non trova, invece, applicazione ai fini del diritto all’indennità di congedo parentale che continua quindi ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità).

Le nuove disposizioni si applicano in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati”, in quanto non sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva (collaboratori o associati in partecipazione) che è in capo invece al committente/associante.
Si rammenta, infatti, che l’onere contributivo è ripartito tra committente/associante e collaboratore/associato - nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo (nel caso di committente) ovvero del 55% e 45% (nel caso di associante) - e che l’adempimento dell’obbligazione contributiva è interamente a carico del committente/associante, con diritto di rivalsa sul collaboratore/associato per la quota parte a carico di quest’ultimo.
Per le predette ragioni, la norma non trova applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa.

In mancanza del requisito contributivo effettivo, è possibile indennizzare in base alla contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità ricadenti dall’anno 2015 in poi. In particolare, per l’anno 2015, sono indennizzabili, anche in forza alla contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità iniziati in data successiva al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore della riforma).

Sono, inoltre, interamente indennizzabili i periodi di congedo di maternità/paternità “a cavaliere”, ossia in corso di fruizione alla predetta data, anche per la parte di congedo anteriore alla data della riforma.

Invece, non possono essere indennizzate sulla base della contribuzione dovuta, i periodi di congedo di maternità/paternità che si sono conclusi prima del 25 giugno 2015; tali periodi pertanto sono indennizzati in presenza dei 3 mesi di contribuzione “effettiva” nei 12 mesi di riferimento. Analogamente, non è possibile indennizzare in base alla contribuzione dovuta ex art. 64 ter T.U. le giornate di congedo di maternità/paternità ricadenti nell’anno 2014. Inoltre, come detto, la contribuzione “dovuta”, non è utile per l’indennizzo del congedo parentale, indipendentemente dal momento di fruizione.

Facciamo un esempio.

Per i periodi di congedo di maternità/paternità con data di inizio coincidente o successiva al 25 giugno 2015, il diritto all’indennità è riconosciuto anche nel caso in cui, nei 12 mesi di riferimento, in mancanza di contribuzione effettiva, il requisito delle 3 mensilità di contribuzione risulta perfezionato in tutto o in parte mediante la contribuzione dovuta.


Esempio 1 (inizio congedo in data coincidente o successiva al 25 giugno 2015)
Periodo di congedo di maternità dal 26 giugno 2015 al 26 novembre (data presunta coincidente con la data effettiva) richiesto per il mese di dicembre 2015 – 12 mesi di riferimento per la verifica del requisito contributivo: giugno 2014/maggio 2015.
Compenso pagato nell’anno 2015 al quale corrisponde una contribuzione dovuta, con aliquota maggiorata, utile a coprire 3 mesi di contributi. In assenza di versamento dei contributi da parte del committente e in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, il congedo di maternità è indennizzabile mediante la contribuzione dovuta: nell’esempio, ipotizzando l’iscrizione alla Gestione separata in data antecedente al 1° gennaio 2015, i 3 mesi di contributi sono attribuiti, in modo simulato ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015.



Indennità in base alla contribuzione dovuta - Fermo restando il requisito dei 3 mesi di contributi nei 12 mesi antecedenti all’inizio del periodo di congedo di maternità/paternità, la disciplina introdotta dall’art. 64 ter del T.U. consente l’erogazione delle prestazioni anche sulla base di contributi dovuti (e non versati) da parte del committente/associante.

Si precisa che la contribuzione “dovuta” sussiste solo se il committente/associante ha pagato il compenso alla lavoratrice o al lavoratore parasubordinato, ma non ha effettuato il versamento della relativa contribuzione.

Premesso ciò, se nei 12 mesi di riferimento non sono rinvenuti 3 mesi di contributi effettivamente versati, oppure se i mesi di contributi versati sono inferiori a 3, occorre procedere, mediante consultazione dell’archivio della gestione separata, nel seguente modo:
  • verificare l’esistenza di compensi erogati alla lavoratrice e la contribuzione dovuta nella misura dell’aliquota piena (ossia comprensiva dell’aliquota maggiorata per le prestazioni di maternità);
  • calcolare il numero delle mensilità accreditabili e i mesi solari coperti dalla contribuzione “dovuta”.

Individuata la contribuzione dovuta, occorre:
  • reperire l’importo mensile contributivo riferito all’anno in cui è stato pagato il compenso (importo come noto rivalutato annualmente e che, nell’anno 2015, è pari ad euro 398,03;
  • procedere, quindi, dividendo la predetta contribuzione dovuta per questo importo mensile contributivo in modo da ottenere il numero di mensilità accreditabili;
  • individuato il numero di mensilità riconoscibili in base alla contribuzione dovuta, occorre procedere con l’attribuzione di tali mensilità ai mesi solari. A tale fine trovano applicazione le stesse regole previste per l’accreditamento della contribuzione effettiva: le mensilità dovute si attribuiscono a decorrere dal mese di gennaio dell’anno di versamento del compenso oppure, in caso di prima iscrizione, dal mese di iscrizione.
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