23 maggio 2014

Indennità per inabilità. L’anticipazione è sempre dovuta

Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull'indennità per inabilità temporanea

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’anticipazione sull’indennità per inabilità temporanea assoluta da parte del datore di lavoro che ne sia richiesto dall’Istituto assicuratore non deve essere sospesa durante il periodo di pausa contrattuale afferente al part time ciclico. A precisarlo è l’INAIL con una nota operativa datata 5 maggio 2014, in seguito ai dubbi avanzati da aziende di rilevanza nazionale circa la richiesta di disapplicazione dell’art. 70 D.P.R. n. 1124/1965 nel periodo di pausa contrattuale afferente al part time ciclico.

Indennità per inabilità temporanea –
La disposizione normativa richiamata prevede che "Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull'indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore. Il datore di lavoro deve, a richiesta dell'Istituto assicuratore, pagare all'infortunato, se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea spettante gli a termini di legge, secondo le istruzioni date dallo stesso Istituto assicuratore. L'ammontare delle indennità è rimborsato al datore di lavoro dall'Istituto assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione".

Principio di non discriminazione - In via preliminare, l’Istituto assicuratore rammenta che in base al principio di “non discriminazione” il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile e che la retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. Inoltre, al fine di evitare la violazione dell’art. 3 della Costituzione (Pari dignità sociale dei cittadini), anche il meccanismo di calcolo previsto dall’art. 116, comma 2, T.U. il quale prevede che la retribuzione media giornaliera percepita nei periodi di effettiva prestazione d’opera debba essere applicata anche ai periodi in cui tale prestazione non viene svolta, deve essere applicato a tutti i tipi di part time, ivi compreso il part time verticale ciclico. Quindi, per quanto concerne la problematica relativa alla disapplicazione dell’art. 70 D.P.R. n. 1124/1965 nel periodo di pausa contrattuale afferente al part time ciclico, il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull’indennità per inabilità temporanea assoluta quando sia richiesto dall’Istituto assicuratore, con la conseguenza che tale anticipazione non deve essere sospesa nemmeno durante il periodo di pausa contrattuale afferente al part time ciclico. Infatti la suddetta disapplicazione, non essendo prevista per le altre tipologie di part time, determinerebbe una disparità di trattamento che è in contraddizione con il sopra citato principio di “non discriminazione”.
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