Premessa – La tutela INAIL per i lavoratori in missione e/o in trasferta scatta dal momento in cui inizia la missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione. A chiarirlo è l’INAIL con la circolare n. 52/2013, fornendo importanti chiarimenti in merito all’applicazione dei criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta.
I quesiti – L’Istituto assicurativo è stato interpellato in merito alle modalità di qualificazione, come infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, di eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta, con particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa. Altri dubbi sono stati fatti presente anche in merito all’indennizzabilità degli infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.
Evoluzione giurisprudenziale – La giurisprudenza sul tema delle copertura assicurative si è espressa nel senso di ammettere l’indennizzabilità di tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro inteso nella sua accezione più ampia. Da ciò è derivata la tutelabilità di tutte le attività prodromiche e strumentali all’esecuzione della prestazione lavorativa, necessitate dalla stessa e alla stessa funzionalmente connesse. Pertanto, l’unico limite all’indennizzabilità si ha quando l’infortunio occorso al lavoratore risulta estraneo e non attinente all’attività lavorativa, in quanto scaturente da una scelta arbitraria del lavoratore stesso. Quanto all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, quindi all’estensione della copertura assicurativa, occorre che il comportamento del lavoratore fosse giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione. Nel dettaglio, l’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000 ha sancito espressamente la tutela assicurativa degli eventi infortunistici che si sono verificati durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, nei limiti in cui l’assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa. Quindi, per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, occorre che esso si verifichi nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato.
Infortunio all’estero – Differente è invece la disciplina se l’infortunio capita all’estero. Al riguardo, l’INAIL distingue tra: infortuni occorsi durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa (e viceversa) e infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente. Nel primo caso si afferma che i rischi del percorso che collega l’abitazione al luogo di lavoro abituale dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari. Diverso è il caso del lavoratore in missione e/o trasferta poiché, in tale situazione, il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore, ma è imposto dal datore di lavoro. Ne consegue che la circostanza che il lavoratore si trovi in missione vale, di per sé, a connotare in modo differente l’evento infortunistico che si è verificato lungo il tragitto tra l’abitazione e una sede di lavoro temporaneamente diversa, rispetto a quello che si verifichi lungo il tragitto tra l’abitazione e la sede abituale di servizio. La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione. Due sono invece le cause di esclusione dell’indennizzo di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta, vale a dire: nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro e nel caso di rischio elettivo, cioè laddove l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte. Quanto all’infortunio occorso in albergo, occorre rilevare che esso non è equiparabile a quello avvenuto presso la privata abitazione, la cui indennizzabilità è stata esclusa sulla base di due elementi: l’oggettiva difficoltà di stabilire se l’atto di locomozione all’interno dell’abitazione sia o meno funzionale all’espletamento dell’attività lavorativa, essendo impossibile “certificare una qualsiasi forma di collegamento tra (abituali) condotte spiegate all’interno dell’abitazione e dei luoghi condominiali e attività lavorativa”; il maggiore controllo che la natura dei luoghi comporta sulle condizioni di rischio da parte del soggetto assicurato.
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