27 febbraio 2017

Inidonei alla donazione di sangue. Ecco come operare

Lavoro e Previdenza n. 40 - 2017

L’INPS, con la Circolare n. 29 del 7 febbraio 2017, ha fornito utili istruzioni operative relative all’attuazione dell’art. 8, co. 2 della L. n. 219/2005, adottato con Decreto 18 novembre 2015, al fine di garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti in caso d’inidoneità alla donazione di sangue limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure. A tal fine, l’Istituto previdenziale ha introdotto – a partire dalle denunce con competenza gennaio 2017 - il nuovo codice evento “IDS” avente il significato di “assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue e relative procedure”. Pertanto, i datori di lavoro che anticiperanno la retribuzione in busta paga al lavoratore, potranno porre a conguaglio l’emolumento in UniEmens con i contributi o altre somme dovuti all’Istituto previdenziale.
Mentre per il recupero delle indennità per i periodi "scaduti", e in caso di restituzione dell'indennità anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS e già posta a conguaglio, il datore di lavoro, dovrà procedere con la regolarizzazione contributiva.
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