13 novembre 2015

INPGI e sgravio triennale: online il modello “SGRV.1”

Entro 30gg dalla data di assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro dovrà presentare all’INPGI il mod. “SGRV.1” per poter fruire dello sgravio contributivo triennale

Autore: redazione fiscal focus

È stato pubblicato sul sito dell’INPGI, nella sezione “Modulistica”, il modello di domanda “SGRV.1” per richiedere lo sgravio contributivo triennale a fronte di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti al predetto Istituto. L’istanza, che non va presentata dai datori di lavoro che hanno già richiestol’applicazione delle agevolazioni di cui al DPCM 30 settembre 2014, va presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per rendere la richiesta operativa, bisogna ancora attendere che l’INPGI proceda, entro il 30 novembre p.v.,all’aggiornamento della versione procedura DASM, nella sezione “Notizie per le aziende”.


Per la corretta compilazione delle denunce contributive, all’interno della sezione DASM riferita alle retribuzioni mensili, per ogni giornalista interessato, dovranno essere valorizzati i campi relativi alla data di inizio e di fine del diritto all’esonero contributivo.
Nella sezione “Notizie per le aziende - software DASM” del sito internet dell’Istituto, sempre entro il 30/11/2015, saranno dettagliatamente indicate le modalità di compilazione della denuncia contributiva mensile DASM, con particolare riguardo all’esposizione del beneficio mensile, al recupero delle somme eventualmente spettanti per il periodo gennaio - ottobre 2015 e per l’effettuazione del conguaglio riferito ad eventuali eccedenze mensili non utilizzate.
Sul punto, non bisogna dimenticare che i datori di lavoro possono usufruire dell’esonero contributivo solo dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione da parte dell’INPGI. Nel provvedimento di autorizzazione allo sgravio, in particolare, l’Istituto indicherà i codici di qualifica da inserire nella denuncia contributiva mensile (DASM) ai fini del calcolo della esatta contribuzione dovuta.
A renderlo noto è l’INPGI con la Circolare n. 7/2015.
Sgravio triennale – L’esonero dal versamento dei contributi introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 118 e ss. della L. n. 190/2014), al fine di promuovere forme di occupazione stabile, scatta in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nell’anno 2015. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI in data 27 luglio 2015 ha deliberato di riconoscere le predette agevolazioni contributive anche nei casi di assunzione di giornalisti assicurati presso questo Istituto.
L’esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, allo scopo di evitare un improprio utilizzo del beneficio, è esclusa l’applicazione dell’esonero medesimo nei casi in cui, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della menzionata legge (1° gennaio 2015), il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
Si ricorda che la misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060 su base annua. L’applicazione del predetto beneficio non determina nei confronti del giornalista alcuna riduzione della misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Da notare che l’esonero contributivo è fruibile anche da parte dei datori di lavoro che intendano stabilizzare giornalisti già presenti in azienda, che procedano con la trasformazione di un contratto di lavoro a termine o di una collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Oltre ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero riguarda anche le assunzioni effettuate in regime di part-time, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo status professionale del giornalista (professionista, pubblicista o praticante).Il beneficio è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.


Condizioni e vincoli – L’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali della Riforma Fornero (L. n. 92)2012, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché dei requisiti introdotti dalla Legge di Stabilità stessa. Riepilogando, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alle seguenti condizioni:


  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Inoltre, è necessario che:


  • il giornalista, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • il giornalista, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1.10.2014 - 31.12.2014), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
  • il giornalista non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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