12 maggio 2016

INPS: accesso ispettivo limitato nelle grandi aziende

Nelle aziende di grandi dimensioni, l’ispezione può riguardare anche una sola parte del personale

Autore: Daniele Bonaddio
L’INPS, con la Circolare n. 76 del 9 maggio 2016, ha aggiornato le istruzioni operative sull’attività di vigilanza e sul procedimento ispettivo, al fine di garantire uniformità di comportamento e trasparenza, sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, a tutela dei lavoratori, della leale concorrenza tra imprese e del mercato. Ciò in considerazione del fatto che le innovazioni legislative susseguitesi nel tempo hanno inciso profondamente sull’attività degli ispettori, ampliandone le competenze e i poteri, determinando un necessario ripensamento del ruolo ispettivo, orientato ad un’azione omogenea, efficace ed efficiente, non più rivolta al solo contrasto, ma anche alla prevenzione dei fenomeni evasivi ed elusivi.

Tralasciando in questa sede il potere di accertamento e acquisizione delle documentazioni (trattate già nel seguente articolo http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/lavoro/lavoro-previdenza/inps-ispezioni-ad-effetto-sorpresa,3,76122), si vuole concentrare l’attenzione sul verbale di primo accesso, ossia al passaggio successivo alla conclusione delle attività di verifica.

Verbale di primo accesso - L’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004, così come riformulato dall’art. 33 della Legge n. 183/2010, ha dettato disposizioni che regolamentano la c.d. procedimentalizzazione dell’attività ispettiva, prescrivendo l’obbligatorietà della verbalizzazione sia nella fase iniziale che conclusiva dell’accertamento e i relativi contenuti inderogabili.

Quindi, una volta concluse le attività di verifica espletate nel corso del primo accesso, il personale ispettivo deve predisporre e rilasciare apposito verbale di primo accesso al datore di lavoro o a chi ne fa le veci o, in loro assenza, ai soggetti aventi titolo a riceverlo a norma del codice di procedura civile (artt. 137 e ss.), ivi compreso il professionista delegato. Qualora il datore di lavoro o i soggetti sopra richiamati si rifiutino di ricevere il verbale ovvero non siano presenti al termine dell’accesso ispettivo, gli ispettori devono riportare puntualmente in calce all’atto le circostanze che hanno impedito la consegna immediata del verbale procedendo successivamente alla notifica dello stesso a mezzo raccomandata A/R.

Ma andiamo a vedere dettagliatamente cosa deve contenere il verbale di primo accesso. Ebbene, innanzitutto l’identificazione delle persone trovate intente al lavoro e la descrizione puntuale delle modalità del loro impiego, nonché ogni utile notizia circa l’effettiva attività lavorativa svolta.

Qualora la verifica ispettiva afferisca invece alla qualificazione del rapporto di lavoro, ovvero abbia ad oggetto riscontri di carattere esclusivamente contributivo, il personale ispettivo potrà procedere all’identificazione per relationem mediante rinvio alle generalità del personale risultante dalle registrazioni sul Libro Unico del Lavoro o attraverso i dati rilevati dalle comunicazioni effettuate con il modello UNILAV da parte del soggetto contribuente.

Analogamente se le dimensioni del soggetto ispezionato siano tali da non consentire di intervistare tutto il personale impiegato, l’accertamento potrà essere svolto attraverso l’acquisizione di un numero limitato di dichiarazioni sulla base di un campione significativo di personale, da cui sia possibile dedurre con sufficiente chiarezza ed uniformità le modalità di espletamento delle prestazioni riferibili all’insieme stesso della forza lavoro. I criteri di selezione di detto campione dovranno essere esplicitati in sede di verbalizzazione, come nel caso ad esempio di attività di tipo seriale e ripetitivo, rispetto alle quali il campione consente di risalire alle modalità di svolgimento delle prestazioni dell’intero organico aziendale impiegato.

Ulteriori elementi costitutivi del verbale di primo accesso sono la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo e l’esposizione delle eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro, dal professionista che lo assiste o dalla persona presente all’ispezione.

Nel medesimo verbale, il personale ispettivo deve formulare ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti. Laddove le suddette richieste rimangano inevase, l’ispettore potrà procedere ad una reiterazione delle stesse e solo nel caso in cui si verifichi l’ulteriore inosservanza, potrà ritenersi configurata la fattispecie dell’impedimento all’esercizio dei poteri ispettivi sanzionabile ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 463/1983.

Si rileva che anche in caso di riscontrata cessazione dell’attività del contribuente sottoposto a verifica occorrerà comunque procedere alla notifica della comunicazione di avvio dell’accertamento ispettivo a mezzo posta.
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