5 novembre 2015

INPS: autonomi alla cassa per il II acconto 2015

Entro il 30 novembre 2015, i lavoratori autonomi e professionisti senza cassa dovranno versare all’INPS il II acconto dei contributi previdenziali

Autore: redazione fiscal focus

La data del 30 novembre 2015 coincide con un’importantissima scadenza per i contribuenti titolari di partita Iva iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Questi ultimi, infatti, sono tenuti a versare il 2° acconto 2015 dei contributi previdenziali ed a rideterminare gli importi dovuti, se ritengono di avere imponibili più bassi di quelli dichiarati per il 2014, nel modello Unico 2015. La rideterminazione degli acconti da parte di artigiani, commercianti, liberi professionisti o iscritti alla gestione separata Inps, oltre ai tributi fiscali, si riflette anche sul debito dei contributi previdenziali. In questi casi, bisogna prestare massima attenzione, in quanto un insufficiente versamento delle imposte potrebbe portare al pagamento di pesanti sanzioni.


Campo di applicazione – I soggetti interessati dal II acconto, per l’anno 2014, sono i soggetti titolari di partita iva e quindi lavoratori autonomi e professionisti non iscritti a delle casse di competenza (i c.d. “liberi professionisti senza cassa”), e in sintesi tutti gli artigiani ed i commercianti iscritti all’INPS (L. n. 335/1995).


Liberi professionisti- Partendo dai liberi professionisti “senza cassa”, si rammenta che l’aliquota contributiva vigente per quest’anno è del 27,72%, mentre per i titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria la percentuale di abbassa al 23,50% (l’aliquota è stata aumentata di un punto percentuale e mezzo rispetto all’anno scorso). Ciò detto, si rammenta che per tali professionisti l’onere contributivo è totalmente a carico dei soggetti stessi, con la facoltà in favore di questi ultimi di poter addebitare una rivalsa sul cliente del 4%. Si ricorda, inoltre, che la Gestione separata INPS è l’unica a non avere un minimale di riferimento ai fini del versamento contributivo. Tuttavia, esiste un minimale da rispettare ai fini del versamento dei contributi, vale a dire ai fini del riconoscimento dell’“anzianità contributiva”, utile al lavoratore ai fini della pensione, che viene calcolato in automatico dall’INPS: quest’ultimo è pari, per l’anno 2015, a € 15.548. Il versamento, in particolare, va eseguito tramite il modello F24 telematico, calcolando il contributo da versare in base al reddito conseguito nell'anno di riferimento (tale dato è noto solo a consuntivo). Il professionista deve versare il contributo previdenziale con lo stesso meccanismodi acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti Irpef, ossia:


  • 16 giugno per il versamento del saldo 2014 e del primo acconto 2015, pari al 40% dell’importo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente e dagli accertamenti definitivi;
  • 30 novembre per il versamento del secondo acconto 2015, di importo pari al primo.

La partita dei contributi previdenziali si conclude poi il 16 giugno del 2016 (salvo eventuali proroghe), versando il restante 20%. Come accennato in precedenza, i contributi vanno versati utilizzando il modello F24, con i seguenti contributi:


  • PXX”: Contributo per saldo o acconto a debito del professionista (o a credito se posto in compensazione), così come risultante dal quadro RR del modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti in unica soluzione dei professionisti iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione (diretta o indiretta), e nontitolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi;
  • P10”: Contributo per saldo o acconto a debito del professionista (o a credito se posto in compensazione), così come risultante dal quadro RR del modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti in unica soluzione dei professionisti iscritti alla Gestione Separata titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi;
  • DPPI”: Interesse dello 0,40% per eventuale differimento del versamento del saldo e del primo acconto;
  • PXXR”: Contributo per saldo o acconto a debito del professionista, così come risultante dal quadro RR del modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti rateali dei professionisti iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi;
  • P10R”: Contributo per saldo o acconto a debito del professionista, così come risultante dal quadro RR del modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti rateali dei professionisti iscritti alla Gestione Separata titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.

Artigiani e commercianti – Passando agli artigiani e commercianti iscritti all’INPS, è necessario innanzitutto operare una netta distinzione tra i contributi dovuti sul minimale e quelli dovuti sulla quota di reddito che supera il minimale. Infatti, quelli dovuti sul minimale vanno versati in 4 rate (16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2015 e 16 febbraio 2016); mentre per quelli dovuti sulla quota di reddito che supera il minimale, i termini sono gli stessi previsti per il pagamento delle imposte sui redditi. I valori contributivi, per questi ultimi, ammontano:


  • al 22,65% per gli artigiani (19,65% per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);
  • al 22,74% per i commercianti (19,74% per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).

Se il lavoratore autonomo supera la soglia minima di € 15.548, si applica un ulteriore punto percentuale, così come previsto dall’art. 3-ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del massimale di reddito annuo, oltre il quale decade l'onere previdenziale, pari per il 2015, ad € 76.872, equivalenti a due terzi in più del limite stesso. Quindi, sono interessati al secondo acconto tutti quei artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell'anno precedente, un reddito eccedente il minimale. Anche in tal caso,il contribuente è tenuto al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d'imposta. Per l'individuazione dell'importo complessivo degli acconti dovuti è necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al reddito d'impresa dell'anno 2014, utilizzando i minimali e massimali previsti per l'anno 2015. Sul reddito eccedente il minimale così determinato devono essere infine applicate le aliquote previste per l'anno 2015, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno. Per il versamento si utilizza il modello F24, con i seguenti codici tributo:


  • AP”: Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione artigiani);
  • CP”: Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione commercianti).
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