3 ottobre 2012

INPS. Chiarimenti sul riscatto e ricongiunzione pensionistici

Istruzioni sul versamento degli oneri relativi ai piani di ammortamento scaturiti da provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione ai fini pensionistici

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 15914 di ieri, ha fornito utili indicazioni sulle modalità di versamento delle rate scaturenti da provvedimenti di riscatto ai fini pensionistici e ai fini previdenziali (TFS/TFR), nonché di ricongiunzione ai fini pensionistici; tutto ciò al fine di assicurare l’unicità dei conseguenti adempimenti. In particolare, i chiarimenti riguardano le seguenti casistiche: cessazione o sospensione dal servizio (es. aspettativa non retribuita, sospensione cautelare, ecc.); incapienza - anche temporanea - delle retribuzioni (es. part-time, assegno alimentare, ecc.); mobilità tra amministrazioni pubbliche, iscritte o meno alle gestioni ex INPDAP; cessazione dal servizio senza diritto a pensione prima della richiesta o dell’adozione dei provvedimenti di definizione degli oneri di riscatto o ricongiunzione ai fini pensionistici. Vediamoli nel dettaglio.

Cessazione o sospensione dal servizio
- Ferma restando la possibilità, in tutte le ipotesi di cessazione ovvero di sospensione dal servizio, di estinguere il residuo debito in unica soluzione, all’iscritto è data la possibilità di proseguire il versamento rateale con le seguenti modalità: autonoma prosecuzione del versamento (l’iscritto prosegue autonomamente il versamento, utilizzando il codice “P_67” nel modello F24, attenendosi sia alle scadenze che all’ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale); mancato versamento fino a tre rate (in tal caso l’iscritto non provvede a versare alcune rate, massimo tre; qualora intenda proseguire il piano di ammortamento, l’iscritto dovrà versare le rate scadute e non pagate con singoli modelli F24, ciascuno relativo ad ogni singola rata scaduta, entro il termine di pagamento della quarta rata e, successivamente, entro lo stesso termine, dovrà riprendere i versamenti, sempre con modello F24, attenendosi sia alle scadenze che all’ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale); mancato versamento più di tre rate (viene dichiarata la decadenza del provvedimento di riscatto e verrà proporzionalmente riconosciuto solo il periodo per il quale è stato effettuato il versamento).

Incapienza
- Nel caso in cui si verifichi invece un’ipotesi di incapienza, anche temporanea (es. in caso di part-time, assegno alimentare, ecc.), delle retribuzioni, sulle quali gli enti datori di lavoro avrebbero dovuto effettuare le trattenute relative ai ratei per riscatti e ricongiunzioni, l’iscritto potrà rinunciare oppure proseguire autonomamente nei pagamenti relativi ai piani di ammortamento. Mentre per i riscatti TFS/TFR relativi al personale del comparto Stato (ex Enpals) è data facoltà di attendere il ripristino dello stipendio, riprendendo i pagamenti con l’applicazione degli interessi al saggio composto del 4,5% (Allegato C Tabella 2 della L. 1368/65).

Mobilità – Come è noto, il passaggio in mobilità tra Amministrazioni pubbliche comporta il diritto, per il dipendente, alla prosecuzione del piano di ammortamento - sia ai fini pensionistici che ai fini previdenziali - presso l’ente di destinazione, ancorché si tratti di passaggio da una amministrazione iscritta alle gestioni ex INPDAP verso un’amministrazione non iscritta a tali gestioni. In tali casi, però, occorre che l’originaria amministrazione di appartenenza comunichi: al nuovo datore di lavoro l’esistenza e lo stato del piano di ammortamento; ed alla Sede di competenza la nuova amministrazione versante. L’ente di destinazione, dal canto suo, ha il compito di procedere alla compilazione del quadro F1 della DMA.

Cessazione dal servizio senza diritto a pensione
– Infine, potranno effettuare autonomamente i pagamenti con modello F24 nei modi e nei termini indicati nella determina di concessione, gli iscritti che non siano titolari di trattamento pensionistico e che presentino una domanda di riscatto o ricongiunzione a fini pensionistici dopo la cessazione dal servizio ovvero nei casi in cui il provvedimento di riscatto/ricongiunzione venga emanato dopo la cessazione dal servizio e prima del pensionamento. Al momento del pensionamento, l’interessato potrà provvedere ad estinguere il residuo debito o chiedere la trattenuta sulla pensione, sulla base del piano di ammortamento in essere.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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