Premessa – L’INPS, con la circolare n. 124 del 18 ottobre 2012, ha riepilogato le disposizioni normative e procedurali per disciplinare l’erogazione dei TFS (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) e del TFR; oltre al trasferimento dei montanti contributivi di previdenza complementare e all’erogazione dell’indennità di morte dell’Assicurazione sociale vita, nell’ambito delle gestioni ex INPDAP. Inoltre, sono stati fornite utili istruzioni procedurali per l’erogazione dei trattamenti in commento.
Il TFS – Il trattamento di fine servizio si compone in: indennità di buonuscita e indennità premio di servizio. Il primo consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al personale civile e militare delle amministrazioni statali, al momento della cessazione dal servizio, dopo almeno un anno di iscrizione alla gestione. In particolare, la prestazione spetta ai dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, nonché ai dipendenti c.d. “non contrattualizzati” (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare delle forze armate, personale dei corpi di polizia, personale dei vigili del fuoco, personale della carriera prefettizia e diplomatica, professori e ricercatori universitari). L’indennità premio di servizio, invece, consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al personale degli enti locali e del servizio sanitario nazionale al momento della cessazione dal servizio, dopo almeno un anno di iscrizione alla gestione.
Il TFR – Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, esso consiste in una somma di denaro una tantum determinata in base ai criteri di cui all’art. 2120 del codice civile. A tal proposito, bisogna precisare che la prestazione spetta ai dipendenti pubblici c.d. “contrattualizzati” assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, nonché ai dipendenti a tempo determinato con contratto di lavoro in corso al 30 maggio 2000 o stipulato successivamente.
Montanti contributivi – Con riferimento ai dipendenti pubblici aderenti ai fondi pensione negoziali e iscritti alle gestioni del TFS/TFR (INB - ex Enpas e IND - ex Inadel), l’INPS – Gestione ex Inpdap – provvede all’accantonamento e alla rivalutazione delle quote di TFR destinate a previdenza complementare che non sono versate al fondo pensione, con la stessa periodicità delle altre voci di finanziamento del piano pensionistico complementare (contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro), ma solo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso, infatti, la Gestione ex Inpdap provvede a conferire al fondo pensione il montante costituito dalle quote di TFR (e dall’eventuale quota pari all’1,5% su base TFS per il personale che aderendo al fondo ha trasformato il proprio TFS in TFR), accantonate e rivalutate.
L’indennità di morte – Infine, l’indennità di morte consiste in una somma di denaro in caso di decesso degli iscritti all’Assicurazione sociale vita e/o dei loro familiari a carico. Possono iscriversi tutti i dipendenti degli enti di diritto pubblico, nonché i lavoratori dipendenti di altri enti ed istituzioni pubbliche che ne hanno ottenuto l’iscrizione in via facoltativa o tramite convenzione. Sono inclusi altresì i pensionati che ne abbiano fatto richiesta entro un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Istruzioni operative – L’INPS, infine, chiarisce che le prestazioni di TFS e TFR, i montanti di previdenza complementare e le indennità di morte dell’Assicurazione sociale vita continuano, nell’immediato, ad essere liquidate con l’applicativo istituzionale già in uso presso la gestione INPS - ex INPDAP, seguendo le consuete procedure amministrative. Il settore amministrativo preposto, alla fine del processo di lavorazione di ciascuna posizione (fase di “precalcolo”), procede all’elaborazione e alla stampa del c.d. “prospetto di liquidazione”. In particolare, ai fini della liquidazione dei TFS e dei TFR, gli estremi di elaborazione della prima nota contabile vanno comunicati ai servizi amministrativi competenti ai fini dell’inserimento in SIN per la conseguente elaborazione della distinta nominativa dei beneficiari della prestazione. Per quanto riguarda, invece, i montanti di previdenza complementare e l’indennità di morte, l’inserimento dell’elaborazione della prima nota contabile (numero di mandato generato dal sistema SAP ex INPDAP) avviene, a cura degli operatori della gestione ex INPDAP, solo dopo l’emissione del dispositivo di pagamento da parte dell’unità organizzativa “gestione attività contabili” delle Sedi INPS.
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